Conferite le deleghe al Sottosegretario alla Salute

Con l’articolo 1 riportato nel decreto dell’ 8 luglio 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 agosto scorso), il Sottosegretario di Stato, Paolo Fadda e’ delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi:

a) alle competenze in materia di termalismo;

b) alla materia della sanita’ pubblica veterinaria;

c) alle competenze in materia di sanita’ penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

d) alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;

 

e) alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

f) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali;

g) alle competenze in materia di malattie rare.

 

Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita’ espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Fadda opera in costante raccordo con il Ministro stesso. Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato firma i relativi atti e provvedimenti.

 

Il Sottosegretario di Stato, Paolo Fadda e’ delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest’ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all’art. 1 e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

Con riferimento alle materie di cui all’art. 1, il Sottosegretario di Stato, Paolo Fadda e’ delegato a partecipare alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-citta’ e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

In allegato il testo del decreto.

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