Modifiche all’art. 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all’art. 54 della L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata 255

Onorevoli Colleghi! – L’obiettivo della presente proposta di legge è innanzitutto quello di ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere in attesa del processo.
L’articolo 13, quinto comma, della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l’articolo 27, secondo comma, della stessa Costituzione considera l’imputato «non colpevole» fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva – insieme al diritto a un giusto e rapido processo – è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie vincolanti per l’Italia (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977).
Ne deriva che «la legge» a cui il citato articolo 13, quinto comma, della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai princìpi appena richiamati, che impongono – innanzitutto al legislatore ordinario – delle precise regole di condotta, cioè,


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per l’appunto, delle scelte legislative conformi, da un lato, alla presunzione d’innocenza e, dall’altro lato, al diritto a un giusto e rapido processo.
A fronte di questa situazione, il codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, ovvero fino a 3.285 giorni in attesa di una sentenza definitiva!
Si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi Paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per l’imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido.
E non più di un terzo della popolazione carceraria in Italia è in attesa di giudizio: un popolo di presunti innocenti, in custodia cautelare, «praticamente» a tempo indefinito.
La presente proposta di legge mira a porre rimedio a questa situazione imponendo il termine massimo di un anno per i reati più gravi, dilatabile in virtù di sospensioni di diversa natura, fino a due anni.
Sono previste inoltre modifiche all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri. Ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti, con altissimi costi in termini di risorse finanziarie ed economiche necessarie per assicurare la loro presenza fisica alle udienze, mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento delle carceri italiane con i conseguenti problemi relativi alla vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti, e il fatto che su migliaia di domande di liberazione anticipata, ne sono accolte i due terzi circa, si comprendono l’importanza e l’utilità di rendere automatica la concessione del beneficio, ricorrendo al tribunale di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell’istituto di pena segnali con relazione motivata la condotta negativa del detenuto.
Si propone inoltre di aumentare da quarantacinque a sessanta i giorni di sconto di pena per ogni semestre, al fine di rafforzare il «patto» di convivenza civile nelle prigioni e di incentivare la buona e regolare condotta e l’adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l’espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto con i detenuti, a rischio della propria incolumità.


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PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) della lettera a) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

b) al numero 2) della lettera a) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

c) al numero 3) della lettera a) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

d) al numero 1) della lettera b) del comma 1), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

e) al numero 2) della lettera b) del comma 1), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

f) al numero 3) della lettera b) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

g) il numero 3-bis) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

«3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi»;

h) al numero 1) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

i) al numero 2) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;


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l) al numero 3) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;

m) al numero 1) della lettera c) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;

n) al numero 2) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

o) al numero 3) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

p) alla lettera a) del comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

q) alla lettera b) del comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

r) alla lettera c) del comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

Art. 2.

1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. La concessione del beneficio può essere rifiutata per il singolo semestre


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di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti».

 


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