Modifiche al codice civile in materia di decadenza del genitore dalla potestà sui figli ( 247 )

Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni, tra gli addetti ai lavori, si è acceso un forte dibattito circa il modus agendi e procedendi della magistratura minorle, autrice – molto frequentemente – di provvedimenti criticati da più parti per essere ormai divenuti il risultato di apprezzamenti personali dei giudici e delle loro idee sulla famiglia, basati su opinioni non verificabili con l’ineludibile risultato di rendere tale ufficio anacronistico e pericoloso.
Elevatissimo è stato il numero dei suicidi di madri, padri e nonni a cui il tribunale per i minorenni aveva allontanato figli e nipoti con collocazione in istituti o in sistemazioni analoghe, vietando, il più delle volte, qualsiasi genere di contatto anche in ambiente protetto. Tali decisioni, nella quasi totalità dei casi, sono state prese omettendo la preventiva audizione degli interessati e senza procedere ad una approfondita istruttoria.
Nel 2001 il Parlamento, con la legge n. 149, recante modifiche alla legge n. 184 del 1983, sull’adozione e l’affidamento, introduceva la presenza obbligatoria, sin dalle fasi iniziali dei procedimenti di potestà genitoriale e di adottabilità davanti ai tribunali per i minorenni, dell’avvocato di fiducia o d’ufficio dei genitori e dei parenti entro il quarto grado e – nei casi di conflitto d’interesse tra il minore e i parenti – la nomina dell’avvocato difensore del minore da parte del giudice minorile, che in tal modo avrebbe recuperato


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la terzietà necessaria per un equilibrato giudizio.
Purtroppo questa parte della legge n. 149 del 2001 non è mai stata applicata poiché è stata sospesa immediatamente con il decreto-legge n. 126 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2002, reiterato poi per sei anni consecutivi, per la mancata regolamentazione del gratuito patrocinio. L’ultima sospensione è scaduta il 30 giugno 2007 ma la procedura non risulta, tuttavia, essere stata avviata.
Il perdurare dell’assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore fa sì che il giudice minorile continui ad essere al contempo organo giudicante e portatore dell’interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, in modo aprioristico e preconcetto, la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino avanti questa autorità giudiziaria, sia disattesa, quando addirittura neppure audita. Quest’ultima ipotesi si verifica oramai quale prassi allorquando il procedimento avanti il tribunale per i minorenni abbia inizio a istanza del pubblico ministero presso la procura della Repubblica per i minorenni.
Il pubblico ministero formula le proprie istanze, sempre di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale e di pedissequo affidamento del minore ai servizi sociali; il tribunale minorile, in accoglimento, provvede inaudita altera parte e la famiglia naturale si vede «asportare» il proprio figlio, senza neppure aver avuto la facoltà di far conoscere le proprie ragioni.
La pluralità di ruoli che si cristallizzano in capo al giudice minorile civile fa sì che egli abdichi la sua funzione di terzo super partes per assumere, di fatto, le vesti di difensore del minore.
In ciò il giudice minorile è facilitato dalla normativa che disciplina de iure condito il procedimento e altresì da quella che attiene la composizione di questo organo giudicante.
Il procedimento minorile è governato dai princìpi della camera di consiglio, composta quest’ultima da due magistrati togati e da due onorari, un uomo e una donna, laureati in psicologia o in discipline affini. Peculiarità quest’ultima che, voluta al fine di far sì che la decisione non fosse frutto esclusivamente del pensiero tecnico-giuridico del magistrato, oggi altro non produce che una accentuazione dell’onnipotenza del giudice minorile.
L’esperto, infatti, sia esso psicologo, sociologo o psichiatra, non è l’ausiliario del giudice, di cui questo si avvale – pur conservando la propria autonomia decisionale – per sopperire alla propria non conoscenza tecnica, e con il quale possono controdedurre altrettanti esperti nominati dalle parti, ma è colui che, al contempo, delibera il provvedimento, con una conseguente mera soggezione del genitore, destinatario indiretto di quest’ultimo.
Apporto specialistico, quello dei magistrati onorari, che ben potrebbe essere offerto da consulenti tecnici, operanti nel contraddittorio con quelli di parte, nominati dal giudice ordinario.
Oggi la procedura in camera di consiglio seguita dal tribunale per i minorenni lede pesantemente i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, dettati dagli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, e ciò nonostante la nostra Carta costituzionale li codifichi quali princìpi primari inderogabili per ogni processo.
Frequenti sono le fattispecie in cui viene segnalato che il minore potrebbe essere vittima di violenze e il tribunale per i minorenni, senza neppure convocare la famiglia, procede all’allontanamento del minore lasciando i genitori soli a protestare la loro innocenza, il loro dramma, la più atroce violazione del diritto naturale.
È del 1999 il caso di due fratellini carpigiani allontanati dai genitori (lui muratore, lei casalinga) perché ritenuti, da un’assistente sociale poco più che adolescente, inidonei a svolgere il loro ruolo. Fratellini, questi, collocati in un istituto a oltre 100 chilometri dal luogo di residenza dei genitori, ai quali ultimi era permesso soltanto un colloquio telefonico settimanale, controllato, per non più di cinque minuti.
C. e D. che, con forza, protestavano contro la decisione del giudice minorile,


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che aveva provocato nella ragazzina C. un disagio psicologico in grado di causare un aumento di peso di 17 chilogrammi in pochi mesi e nel fratellino D. una forte anoressia, sono riusciti con la loro determinazione a ricongiungersi ai propri genitori esclusivamente a causa delle violenze sessuali di cui sono rimasti vittime proprio dentro la «struttura protetta»!
È giunto alla ribalta della cronaca l’altrettanto drammatico caso di quattro fratellini della bassa modenese, sottratti ai genitori alle 5.45 del mattino, con l’ausilio di sei pattuglie della polizia, sulla base di deliranti dichiarazioni della cuginetta di otto anni, per la quale era certificatamente provato un disturbo psicologico.
Trattavasi di genitori incensurati. Lui dipendente di ceramica, lei insegnante. Cattolici praticanti, occupati nel volontariato, stimatissimi in paese. Insegnanti, catechisti, capi scout, amici e conoscenti dipingevano i quattro fratellini come ragazzi stupendi, gioiosi, ben curati e seguiti dai genitori. Costoro venivano auditi dal tribunale per i minorenni solo ad oltre quattro mesi dalla privazione dei loro figli e dopo plurime istanze e per molti anni non hanno più potuto vedere e sentire i loro figli.
Non è neppure isolato il caso di una madre della bassa modenese, incensurata e neppure indagata, a cui per tre anni il tribunale per i minorenni di Bologna ha vietato ogni contatto con la figlia.
Accanto a questi casi vi sono poi le altrettanto drammatiche ipotesi di allontanamento perché il bambino è obeso, oppure perché sembra avere uno sviluppo ponderale non nella norma, oppure perché i genitori manifestano un legame affettivo nei confronti del figlio giudicato eccessivo, troppo permissivo o quant’altro.
A ciò si aggiungano tutte le fattispecie di allontanamento e di collocazione eterofamiliare dei figli della coppia di fatto che, dismessa la convivenza more uxorio, sono costretti – con un’insanabile disparità di trattamento rispetto alla famiglia legittima – ad adire il tribunale per i minorenni per la disciplina dell’affidamento.
È proprio il giudice minorile in tali ipotesi, allorquando percepisce quell’inevitabile conflittualità che è propria di ogni coppia nei primi tempi della separazione, a disporre la collocazione del minore in ambiente «protetto».
Accadimenti questi che si verificano troppo frequentemente senza che sia consentito ai genitori di esercitare appieno il diritto di difesa e, soprattutto, senza che questi possano far affidamento su un giudice realmente terzo.
Si ritiene che, per far cessare una prassi antidemocratica e incostituzionale favorita dal sistema vigente, occorra un intervento radicale, tanto quanto lo sono le decisioni dei tribunali per i minorenni!
Con la presente proposta di legge si richiede dunque, in primis per ristabilire l’operatività dei citati princìpi costituzionali, la soppressione dei tribunali per i minorenni e il pedissequo trasferimento delle relative competenze previste dall’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942, a istituende sezioni specializzate in famiglia e in minori presso le giurisdizioni ordinarie, e si chiede, inoltre, che anche le competenze in materia penale siano trasferite all’ordinaria giurisdizione penale.
Una norma, quella che regolamenta il procedimento avanti il tribunale per i minorenni, che ancora consente la riduzione delle garanzie delle parti, e che senza dubbio è dovuta al suo progetto ispirativo, che si materializzò nell’epoca (1934) in cui il fascismo vedeva la «specializzazione» dei tribunali come uno strumento di governo.
Oggi, in un momento storico in cui il Parlamento è intervenuto sui princìpi costituzionali al fine di riscriverli in chiave maggiormente garantista della parità delle parti processuali, lo stesso Parlamento deve provvedere in maniera radicale ad affrontare il problema, poiché ci troviamo in quella situazione d’urgenza in cui la rapidità serve a evitare ulteriori tragedie.
Sia permesso dire che per mutare la pratica dei tribunali per i minorenni occorre che anche il Parlamento provveda ad


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assumere un provvedimento inaudita altera parte, e subito.
Si ritiene che questa proposta di legge sia il provvedimento da cui occorre prendere le mosse per abolire un organo figlio del fascismo e la cui esistenza e la cui pratica sono lontane dalla coscienza democratica del Paese, oltre che, come detto, dallo spirito e dalla lettera della Costituzione repubblicana e dal senso di giustizia dei cittadini italiani.
Con la presente proposta di legge non ci si prefigge di intervenire in modo risolutivo in tutte le problematiche minorili, ma si vuole legiferare onde far sì che anche il diritto del minore a vivere nella propria famiglia naturale, diritto riconosciuto altresì da tutte le convenzioni internazionali, laddove debba essere sacrificato, lo sia con le garanzie di difesa che il nostro ordinamento giuridico riconosce a tutti i soggetti di diritto.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 330. – (Decadenza dalla potestà sui figli). – Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando risulta provato che il genitore ha ripetutamente trascurato o abusato dei relativi poteri con pregiudizio gravissimo del figlio».

Art. 2.

1. L’articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 333. – (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). – Quando non vi è convivenza tra i genitori, e la condotta di uno di essi non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza di cui all’articolo 330, ma risulta comunque di evidente e attuale pregiudizio per il figlio, il giudice affida temporaneamente il minore all’altro genitore.
Con lo stesso provvedimento il giudice, sentito un consulente che disponga di idoneo titolo e di comprovata esperienza, stabilisce un programma di incontri teso al recupero del rapporto del minore con il genitore non affidatario».

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 333-bis. – (Affidamento del minore). – Quando i motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l’affidamento del minore a quello tra i


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parenti che appare maggiormente idoneo ad assicurare un’adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore stesso.
L’allontanamento del minore dalla residenza familiare e il conseguente affidamento a soggetto diverso da quello individuato ai sensi del primo comma può essere disposto soltanto quando risulti evidente la prova:

1) che il minore è esposto al rischio concreto e attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;

2) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare un’adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento».

Art. 4.

1. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di cui al terzo comma sono soggetti ad impugnazione avanti alla competente sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dalla loro comunicazione. In ogni caso gli stessi perdono di efficacia se nel termine di sessanta giorni dalla relativa emanazione non si provvede alla loro conferma in sede di merito».

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 336-bis. – (Diritto al contraddittorio). – I procedimenti riguardanti i minori devono prevedere, pena la nullità, il contraddittorio tra tutte le parti interessate. In particolare il giudice deve sempre sentire personalmente sia il minore che i genitori.


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Nell’ascoltare il minore il giudice deve avvalersi dell’assistenza di un consulente che disponga di idoneo titolo di studio e di comprovata esperienza, e deve dare conto in sede di motivazione delle aspirazioni e dei bisogni del minore stesso, ove ritenga di doverli disattendere.
I servizi di assistenza sociale intervengono nei procedimenti riguardanti i minori soltanto in sede di esecuzione del provvedimento del giudice e finché ne dura l’efficacia fornendo assistenza e collaborazione entro i limiti che il giudice stesso stabilisce caso per caso».

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