Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio ( 249 )

Onorevoli Colleghi! – Il diritto di abitazione attribuito a uno dei coniugi dalla sentenza di separazione o dai provvedimenti presidenziali che ne anticipano il contenuto non è reale, ma personale.
La giurisprudenza lo ha più volte definito «atipico diritto personale di godimento».
L’atipicità deriva dal fatto che esso non si identifica con il diritto di abitazione disciplinato dagli articoli 1022 e seguenti del codice civile, ma ha caratteristiche proprie.
Attualmente i criteri per l’attribuzione della casa coniugale partono dal presupposto di base che consente al giudice di assegnare in uso la casa coniugale nel giudizio di separazione, costituito dall’esistenza di figli minori affidati al richiedente o di maggiorenni conviventi con lo stesso.
Sia nella normativa sulla separazione che in quella sul divorzio (e ora in quella comune dell’affido condiviso), infatti, l’attribuzione della casa familiare è prevista nell’articolo che disciplina i provvedimenti relativi ai figli e non i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allorché questo presupposto sussiste, l’assegnazione della casa familiare non è automatica, ma subordinata alla valutazione degli ulteriori elementi indicati dalla norma, vale a dire le condizioni economiche delle parti e il favore per il coniuge più debole.


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In base ad essi, la casa familiare può non essere assegnata e rimanere al coniuge che ha altrimenti diritto su di essa.
Condizioni economiche e favor per il coniuge debole non sono pertanto criteri alternativi, che possano consentire l’assegnazione in assenza di figli, ma criteri suppletivi che entrano successivamente in gioco per garantire un migliore equilibrio tra le parti, evitando, ad esempio, che un genitore milionario, con il quale conviva il figlio maggiorenne, abbia automaticamente diritto all’assegnazione della casa familiare di proprietà dell’altro genitore, anche se questi non possieda nessun altro reddito o bene.
La Corte di cassazione (cassazione civile 17 settembre 2001, n. 11630, cassazione civile 8 aprile 2003, n. 5455) ha affermato che la disposizione che attribuisce al giudice il potere di assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui sono affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento sull’immobile, ha carattere eccezionale e non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.
Ove infatti il diritto di abitare la casa familiare non fosse collegato all’esistenza di figli minori, che prima o poi diventeranno maggiorenni, ovvero di figli maggiorenni, che prima o poi diventeranno economicamente indipendenti (o potranno essere considerati tali), esso sarebbe a tempo indeterminato e, in violazione di princìpi costituzionali, svuoterebbe il contenuto del diritto di proprietà.
Alcune sentenze e parte della dottrina hanno tentato di giustificare l’assegnazione in uso della casa familiare al coniuge più debole, privo di figli, sotto un differente profilo, ai sensi dell’articolo 156 del codice civile (rapporti patrimoniali tra i coniugi) o dell’articolo 6 della legge n. 898 del 1970, sullo scioglimento del matrimonio, vale a dire come parte del contributo al mantenimento, nel presupposto che questo possa essere disposto anche in natura.
La giurisprudenza di legittimità si è opposta anche a questa soluzione: «[La disposizione che prevede il diritto di abitazione] ha carattere eccezionale ed è dettata nell’esclusivo interesse della prole, sicché essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione, al coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento; né a quest’ultimo l’abitazione nella casa familiare può essere assegnata in forza dell’articolo 156 del codice civile, che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniari» (cassazione civile 23 aprile 1982, n. 2494, Diritto ecclesiastico 1983, II, 310).
Questa posizione non è condivisa da tutta la giurisprudenza.
Alcune sentenze hanno cercato di superare il rilievo secondo cui, in assenza di figli, l’assegnazione assumerebbe carattere tendenzialmente definitivo, così svuotando il diritto di proprietà, prevedendola solo durante il giudizio di separazione, senza possibilità di conferma con la sentenza, oppure prevedendo comunque una scadenza, legata alla successiva divisione dei beni della comunione.
Altre sentenze hanno interpretato diversamente l’inciso «spetta di preferenza», desumendo da esso che l’assegnazione al coniuge affidatario è facoltativa e, quindi, il giudice può comunque assegnare l’immobile prescindendo da tale presupposto.
La maggioranza dei giudici, anche di merito, è invece attestata sulla posizione che nega in modo assoluto la possibilità di assegnare la casa familiare in assenza di figli (in tal senso, si vedano le seguenti sentenze: cassazione civile 28 marzo 2003, n. 4753; cassazione civile 6 luglio 2004, n. 12309; cassazione civile 18 settembre 2003, n. 13747, Guida al diritto, 2003-10, 27; Guida al diritto, 2003, 33, 82. Per la Corte d’appello di Roma – sentenza 4 aprile 2003, n. 1679, Guida al diritto 2003, 21, 53 -, in assenza di figli, «il giudice non deve provvedere – o meglio – è carente del potere di provvedere sulla domanda di assegnazione»).
Tra le sentenze «non allineate», animate dalla preoccupazione di difendere comunque la posizione del coniuge più debole, si richiamano: cassazione civile 7


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maggio 1997, n. 4061, Diritto di famiglia, 1997, 929 («in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario dei figli minori (e, quindi, al di fuori del caso contemplato dall’art. 155, comma quarto, del codice civile), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell’obbligo di mantenimento dell’uno a favore dell’altro»); cassazione civile, 11 aprile 2000, n. 4558, Diritto di famiglia e personale, 2001, 74. («L’assegnazione della casa familiare s’inserisce in un duplice contesto: in presenza di figli spetta di preferenza e ove sia possibile (e quindi non necessariamente) al coniuge cui vengono affidati i figli medesimi (articolo 155, quarto comma, del codice civile); in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri nel quadro dell’articolo 156, primo comma, del codice civile. Nella prima ipotesi, poiché si tratta di provvedimenti da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice del merito (cui compete tutelare tale interesse) può disporre al riguardo anche in mancanza di una specifica domanda di parte, previa acquisizione degli elementi fattuali necessari per decidere. Nel secondo caso, poiché si tratta di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l’assegnazione della casa familiare presuppone un’apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento»).
La stessa Corte costituzionale è tuttavia intervenuta per ribadire che «la tutela dell’interesse della prole rappresenta, infatti, la ratio in forza della quale il legislatore, prevedendo la disciplina circa l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi, ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non assoluto, indicato dal quarto comma dell’articolo 155 del codice civile» (Corte costituzionale, sentenza del 6-13 maggio 1998, Guida al diritto, n. 21/1998, 40).
Riepilogando la posizione seguita dalla giurisprudenza prevalente, si può dire che, se vi sono figli, minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa familiare «può» essere affidata al coniuge che non è proprietario, né titolare di diritti su di essa. Se non vi sono figli, la casa familiare resta al coniuge proprietario o titolare e non può essere assegnata.
Questi princìpi non esauriscono il tema, in quanto ulteriori considerazioni possono essere svolte in ordine all’ipotesi in cui i coniugi siano entrambi proprietari del bene (fattispecie tipica in regime di comunione legale) e all’ipotesi in cui la casa familiare sia di proprietà di terzi.
L’esistenza di contrasti giurisprudenziali e di evidenti lacune rendeva necessario, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, un intervento del legislatore.
Con la legge predetta, l’intervento è divenuto ancor più indifferibile, perché il nuovo articolo 155-quater del codice civile ha introdotto un principio non condivisibile (perdita del diritto della moglie al godimento della casa familiare, se convive con un terzo) e lo ha introdotto in modo certamente errato.
L’espressione: «II diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti (…)» ha creato sconcerto tra gli interpreti. La sua correzione, piuttosto che in via di interpretazione, deve essere compiuta con una modifica di legge.
Tale intervento può essere l’occasione per risolvere anche gli altri problemi, da tempo evidenziati dalla dottrina.
Si prevedono, pertanto, con la presente proposta di legge, l’introduzione dell’articolo 156-ter del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare, nonché l’abrogazione del primo comma dell’articolo 155-quater del medesimo codice civile e dell’articolo 6, comma 6, della legge 1o dicembre 1970, n. 898.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 156-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 156-ter. – (Assegnazione della casa familiare). – Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l’intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o in via definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dalla convivenza dei coniugi nella medesima casa.
Nell’emanare i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice deve tenere conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.
In presenza di figli nelle condizioni previste dal secondo comma, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli diventano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza di figli, il giudice, procedendo alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell’articolo 156, può attribuire il godimento della casa familiare al coniuge economicamente più debole, indicando il termine di scadenza dell’attribuzione. Tale termine non può comunque essere superiore a nove anni. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.
Ove non ricorrano i presupposti per l’attribuzione del godimento della casa familiare previsti dal presente articolo, il giudice, a richiesta di parte, emana un


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provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell’immobile. Tale provvedimento non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare l’effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.
Nel caso in cui, dopo l’assegnazione della casa familiare, l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all’interesse dei figli e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Il presente articolo si applica anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli nelle condizioni prevista dal secondo comma, ai procedimenti tra genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».

Art. 2.

1. All’articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza dei coniugi».

2. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è abrogato.

 


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