Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per l’apertura del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi ( 185 )

Onorevoli Colleghi! – I prodotti e i servizi tutelati dai diritti d’autore e dai diritti connessi contribuiscono per circa il 5-7 per cento al prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione europea. Questo dato mette in evidenza l’enorme importanza di un’adeguata gestione di tali diritti, nonché della loro applicazione, soprattutto nell’era digitale in cui viviamo.

La concorrenza e la questione europea.

Negli ultimi anni la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel mercato interno dell’Unione europea è stata oggetto di attenta considerazione, tanto che la Commissione europea, al termine di ampie consultazioni, ha prodotto una comunicazione propedeutica ad una successiva proposta legislativa avente ad oggetto alcuni aspetti relativi alla gestione collettiva e alla buona amministrazione delle società di intermediazione collettiva (COM(2004)261 del 16 aprile 2004).
Le società di gestione collettiva (Collecting Rights Management-CRM) sono associazioni di autori e di altri titolari di diritti, quali gli editori. Sono create per raccogliere e distribuire le royalty ai titolari dei diritti, su base collettiva. Nella pratica, le CRM godono di una posizione di monopolio a livello nazionale. I titolari dei diritti sono rappresentati in tale territorio direttamente dalla CRM e nei Paesi terzi tramite accordi reciproci conclusi in via bilaterale tra la CRM prescelta e tutte le altre CRM in Europa e nel resto del mondo.
L’esigenza che sempre più va diffondendosi è quella di fronteggiare il forte


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sviluppo del mercato musicale europeo e di procedere all’apertura del settore della gestione dei relativi diritti ad una concorrenza controllata, che rifletta i cambiamenti verificatisi nel mercato unico europeo, gli sviluppi tecnologici, l’emergere di nuovi modelli commerciali e i cambiamenti nelle preferenze e nel comportamento dei consumatori. La raccomandazione della Commissione europea del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (2005/737/CE) intende far sì che i titolari di tali diritti godano di maggiore libertà quando si tratta di scegliere la CRM che meglio soddisfa le loro esigenze.
La gestione collettiva dei diritti da parte delle CRM è disciplinata in maggiore o minore misura per legge nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea. Esistono peraltro notevoli divergenze tra la legislazione e la pratica. Inoltre la normativa degli Stati membri e dei Paesi aderenti in materia di gestione collettiva è in continua evoluzione. In Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Portogallo, ad esempio, è stata adottata o è stata avviata l’adozione di una nuova normativa al fine di rendere più trasparente la gestione dei diritti da parte di società di gestione collettiva e per migliorarne la responsabilità.
Nel periodo che va dal 1995 al 2002, la Commissione europea ha condotto ampie consultazioni in materia di gestione dei diritti (sia individuale che collettiva), dalle quali è emerso che le norme sulla concorrenza sono un efficace strumento per regolare il mercato e il comportamento delle CRM e, per quanto riguarda la realizzazione di un mercato interno europeo della gestione collettiva dei diritti, esso può essere realizzato in modo ottimale se il controllo delle CRM in base alle norme sulla concorrenza è integrato dall’istituzione di un quadro legislativo sul buon governo.
Dai risultati delle consultazioni si evince altresì la necessità di un approccio legislativo basato sulle norme e sui princìpi del mercato interno nel settore del diritto d’autore che contribuisca a tutelare il funzionamento del mercato interno a favore di tutti gli operatori per quanto riguarda la gestione collettiva. Per ottenere parità di condizioni relativamente alla gestione collettiva nel mercato interno occorre una piattaforma comune sui molti aspetti della gestione collettiva.
Nella citata comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo (COM(2004)261 del 16 aprile 2004) si afferma espressamente che se una CRM è costituita come monopolio legale o se le sono concessi diritti speciali in forza della normativa nazionale, si dovrà procedere in base agli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
La giurisprudenza comunitaria considera le CRM come imprese alle quali è applicabile la disciplina sulla concorrenza in quanto svolgono «un’attività economicamente rilevante a prescindere dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento»: la prestazione di servizi sotto forma di sfruttamento e di amministrazione dei diritti d’autore contro remunerazione incide senza dubbio sullo scambio di merci e di servizi e, conseguentemente, sulla formazione di un mercato concorrenziale.
Il monopolio legale detenuto da molte CRM nei rispettivi Paesi concede una posizione esclusiva nel territorio nazionale e – grazie ad una fitta rete di accordi stipulati tra le società che aderiscono all’International Confederation of Authors and Composers Societies (CISAC), l’organizzazione internazionale, non governativa, no-profit, che raggruppa la maggior parte delle società di gestione collettiva del copyright del mondo – in campo internazionale (ad esempio si ottiene una quota sulla distribuzione dell’opera di un autore «nazionale» venduta in territorio internazionale e viceversa). Occorre, infatti, ricordare che ogni singola CRM è membro della CISAC. Con 210 società in 109 Paesi, abbracciando tutti i repertori artistici, dalla letteratura alla musica,


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comprese le arti visive, la CISAC rappresenta all’incirca due milioni e mezzo di autori. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è associata a questa Confederazione e, in forza di una posizione esclusiva sul proprio mercato domestico (garantito da monopolio legale) vanta un proprio portfolio di opere noto come «repertorio». Ogni CRM nel territorio dell’area economica europea ha reciproci contratti con tutte le altre società omologhe. Tutte le società dell’area economica europea, come conseguenza, vantano un multi-repertorio comprensivo di tutte le opere straniere (come da contratto) e offrono una multi-licenza agli utenti commerciali, fruibile esclusivamente nel mercato nazionale. Ogni utente può richiederla esclusivamente alla CRM del Paese di residenza.
Nel novembre 2004, la Commissione europea aveva avviato una prima inchiesta, sulla base dei ricorsi dei grandi distributori musicali come Virgin o Fnac, secondo cui i regimi imposti dalle società di raccolta dei diritti impedivano loro di lavorare liberamente sul mercato europeo. L’accusa era quella di non poter cercare e ottenere il miglior prezzo per i propri prodotti nei diversi Paesi: per farlo, infatti, dovevano passare comunque attraverso la società di raccolta del Paese dove era localizzata la sede dell’azienda.
La Commissione europea aveva segnalato alla SIAE e alle società omologhe che il loro accordo internazionale noto come «Santiago Ageement» (l’ordinamento introdotto a partire dal 2001 dell’Unione europea dalle società aderenti alla CISAC nei diversi Paesi che ha, come scopo, quello di consentire a ciascuna di queste di offrirsi come «punto di riferimento» per la gestione dei diritti dei repertori musicali di tutti i territori a cui ogni singola società fa riferimento) violava le disposizioni comunitarie entrando in conflitto con la libera concorrenza garantita nell’Unione europea. A ritenersi bloccati dal «Santiago Agreement» erano tutti quegli operatori internet interessati al mercato digitale della musica.
Secondo gli esperti di Bruxelles, infatti, le 16 società che raccoglievano royalty per conto degli autori di musica europei, stringendo accordi di cross-licensing, avevano di fatto creato un mercato strutturato e bloccato che riproponeva in rete i monopoli nazionali che quelle società gestivano tradizionalmente nel mondo offline.
Una competizione reale tra queste società, invece, sarebbe andata a beneficio di chi distribuisce musica e di tutti i consumatori. La Commissione europea aveva spiegato che si era trattato di un semplice avvertimento di routine e che le società aderenti alla CISAC avrebbero avuto, ovviamente, tutto il tempo e lo spazio per evidenziare la propria posizione in materia.
Diversa invece era la situazione per alcune case discografiche come quelle della International Federation of Phonographic Industry (IFPI) che, attivando licenze ad hoc (ad esempio la licenza territorialmente non esclusiva che vale in tutta Europa e non soffre l’imposizione dell’esclusività territoriale, già adottata per la pratica del simulcasting), non erano frenate dai diversi regimi nei vari Paesi.
Dopo la valutazione della Commissione europea, che definiva il «sistema territoriale» come «una sorgente di considerabile inefficienza» e proponeva lo studio di una seria riforma, le CRM belga e danese (rispettivamente SABAM e BUMA), avevano annunciato nel 2005 l’intenzione di cancellare la clausola che garantiva loro l’esclusiva nazionale per la gestione delle licenze su internet.
Il 7 febbraio 2006 la stampa ufficiale dell’Unione europea ha rilasciato un documento con il quale ha reso noto che la Commissione europea per la concorrenza, che da tempo investigava sulle agenzie che gestiscono i diritti in Europa e sulla loro posizione nel mercato (in particolare di quelle che ridistribuiscono i diritti derivanti dalla vendita di brani on-line), ha deciso di aprire un procedimento formale contro la CISAC e contro le 27 singole CRM dell’area economica europea membri della Confederazione.


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La procedura, legata all’idea emersa nel 2005 di creare un’unica regolamentazione estesa al territorio europeo per quanto concerne internet e i content provider, servirebbe, quindi, ad agevolare il mercato del download legale che stenta a decollare a causa delle differenti legislazioni che esistono tra Paese e Paese.
La Commissione europea fa, infatti, riferimento ai contratti stipulati dalle agenzie nazionali con i compositori, in quanto troppo restrittivi dal punto di vista della libertà di competizione (gli autori non hanno la facoltà di scegliere a quale agenzia di gestione affidare i propri diritti se non quella del proprio Paese di residenza che, nella maggior parte dei casi, detiene il monopolio nazionale). Questo complicherebbe il lavoro delle attività commerciali come canali satellitari o via cavo, web-radio in streaming, ma soprattutto i gestori di siti web, obbligati a stipulare contratti e a richiedere licenze differenti da Stato a Stato, rallentando così lo sviluppo del nuovo mercato e delegando alle CRM l’effettivo monopolio del copyright (questa è la causa del mancato funzionamento di Napster in Italia e il motivo per il quale iTunes ha dovuto separare i siti inglesi, francesi, tedeschi e italiani fornendo a ognuno un catalogo differente).
La Commissione europea ha definito uno Statement of Objections (SO), criticando duramente alcune parti del modello contrattuale che la CISAC propone ai suoi membri e la sua implementazione a livello bilaterale. L’invio di uno SO è un passo formale nelle investigazioni antitrust europee. Le compagnie sono tenute a presentare una difesa ufficiale entro due mesi dalla ricezione delle raccomandazioni europee. Possono richiedere, inoltre, un colloquio orale con la Commissione europea che, dopo aver ascoltato e valutato i fatti, deve prendere una decisione finale (ed eventualmente multare le compagnie sotto accusa).
Lo SO riguarda solo alcune tra le forme di fruizione dei diritti: in particolare la diffusione di opere musicali via internet, satellite e cavo. Le forme tradizionali di sfruttamento dei diritti sono fuori dalla competenza del SO.
Riguardo a queste «più recenti» forme di sfruttamento del copyright, la Commissione europea considera che alcuni aspetti degli accordi tra i membri della CISAC («Santiago Agreement») potrebbero infrangere quanto sancito nell’articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, in merito alla proibizione di pratiche commerciali restrittive. In particolare, gli aspetti presi in considerazione sono:

(i): le restrizioni che obbligano gli autori a trasferire i loro diritti esclusivamente alla CRM nazionale (con i conseguenti sfruttamenti in termini economici dei diritti);

(ii): le restrizioni territoriali che obbligano gli utenti commerciali ad ottenere la licenza soltanto dalla propria CRM domestica, limitandola, quindi, al territorio nazionale;

(iii): l’effetto della rete di accordi restrittivi tra le CRM è che queste restrizioni moltiplicano e garantiscono alle singole società una posizione assolutamente esclusiva nel loro mercato domestico: lo storico monopolio nazionale di fatto viene rafforzato e i potenziali concorrenti vengono svantaggiati (ove impossibilitati) entrando nel mercato della gestione del copyright.

Il monopolio della SIAE.

Nell’ordinamento giuridico italiano l’attività di intermediazione è legislativamente affidata in via esclusiva alla SIAE, società caratterizzata da natura pubblicistica e attributaria di un regime di monopolio legale: l’articolo 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilisce che l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,


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mandato, rappresentanza e anche di cessione dei diritti, è riservata in via esclusiva alla SIAE.
Il monopolio, imposto per legge sulla rappresentanza di autori ed editori, è limitato all’attività di intermediazione: l’autore o l’avente diritto resta libero di provvedere direttamente all’esercizio del suo diritto, ma non può affidarlo ad un altro soggetto che svolga, a sua volta, un’attività di intermediazione nei confronti degli effettivi utilizzatori.
Dal punto di vista del diritto comunitario, la posizione della SIAE va ricondotta nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. Tale disposizione introduce una deroga al principio di concorrenza stabilendo che «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle – regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».
Le diverse funzioni attribuite alla SIAE possono, per sommi capi, essere classificate come segue:

1) gestione collettiva dei diritti d’autore. L’attività di intermediazione nella gestione dei principali diritti patrimoniali d’autore è attualmente affidata in via esclusiva alla SIAE dall’articolo 180 della legge n. 633 del 1941. In pratica, l’autore che voglia farsi rappresentare da un mandatario nell’esercizio dei suoi diritti è obbligato a rivolgersi alla SIAE. L’autore conserva invero facoltà di gestire i suoi diritti direttamente e personalmente, tuttavia come ebbe a osservare la Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 1990, la «possibilità di esercizio diretto si è progressivamente ridotta sino a trasformarsi in mera ipotesi astratta» cosicché la SIAE deve qualificarsi come monopolista nella misura in cui abbia l’esclusiva nell’offerta di beni e servizi non facilmente sostituibili;

2) riscossione di «compensi» previsti dalla legge. Precisando anzitutto che in tale contesto il termine «compensi» non si riferisce a corrispettivi versati alla SIAE per servizi resi dalla stessa, bensì a prelievi forzati o tributi previsti dalla legge che la SIAE è incaricata di riscuotere, in questa categoria ulteriormente si distinguono tra:

2.1) riscossione di compensi a favore degli autori o comunque degli aventi diritto. Appartengono a questa categoria: il diritto di reprografia (articolo 181-ter della legge n. 633 del 1941), il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (articolo 71-octies della legge n. 633 del 1941), il diritto di seguito (articoli 152, 153 e 154 della legge n. 633 del 1941), il diritto di rappresentazione sulle opere collocate ai sensi dell’articolo 183 della legge n. 633 del 1941 (articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto n. 1369 del 1942);

2.2) riscossione di compensi a favore dell’erario, enti locali o altri enti pubblici. Trattasi delle attività di cooperazione con l’allora dipartimento delle entrate (ora Agenzia delle entrate), previste dal decreto legislativo n. 60 del 1999, in ordine all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e ad altre eventuali attività di controllo e di riscossione ammesse in via generale dall’articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

3) servizi di natura pubblica, pubblicistica o comunque di pubblica utilità. Alla SIAE sono attribuite numerose funzioni volte a dare pubblicità alle opere o a ricevere depositi o dichiarazioni da parte degli autori. Tali funzioni appaiono svolte nell’interesse collettivo, e non solo in quello degli autori iscritti alla SIAE stessa. Si ricorda, tra le varie questioni, a titolo di esempio, la tenuta del registro pubblico delle opere cinematografiche e del registro speciale per il software. Ai presenti fini assume però particolare rilievo l’attività di apposizione del contrassegno, spesso chiamato


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appunto «contrassegno SIAE», sulle opere software e multimediali in commercio, nonché sulle opere editoriali (qualora non vi abbia provveduto l’autore personalmente). Tale contrassegno ha lo scopo di identificare le opere di cui sono leciti il commercio e la detenzione, talché la sua mancanza integra le fattispecie penali previste dagli articoli 171-bis e 171-ter della legge n. 633 del 1941.

Il ruolo della SIAE, negli anni, ha sempre fatto riflettere e discutere. Molti tra gli stessi autori (tutelati e non) di opere dell’ingegno sostengono che, dietro la copertura istituzionale della difesa e tutela del «diritto d’autore», la SIAE finisce per rappresentare una seria minaccia per la libertà d’espressione dei gruppi musicali, teatrali e culturali, e per la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea.
Occorre anzitutto sottolineare come, per quanto concerne la libera circolazione delle informazioni (ad esempio tramite internet), la SIAE metta sullo stesso piano copyright e diritto d’autore. Confonde, cioè, il diritto di un autore a vedersi attribuita la proprietà intellettuale di un’opera, con la possibilità di condividerla (anche liberamente) con chiunque. Come si evince dall’articolo 27 del regolamento generale della Società, infatti, è vietato all’iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, ossia rilasciare opere o altro materiale sotto differente licenza (ad esempio Creative Commons PL o GNU-GPL). Rifiutando la possibilità di far circolare liberamente, lontano da vincoli economici, la cultura, la SIAE è andata sempre più configurandosi come un centro di interessi che rifiuta di mettersi al passo con i tempi, che ignora la grande rivoluzione di internet: la possibilità di far circolare liberamente le opere dell’ingegno, lontano da vincoli economici e in assenza di qualunque intermediazione.
Ora, in un contesto caratterizzato dall’avvento delle nuove tecnologie digitali, accompagnato dal progressivo acuirsi della dimensione globale dei mercati, l’attuale assetto normativo, come schematizzato, incentrato sull’attribuzione dell’esclusiva a favore di un unico operatore, presta il fianco a numerose critiche e solleva svariate altre problematiche, che vale la pena evidenziare.
1. Anzitutto, la posizione di sostanziale monopolio attribuita alla SIAE impedisce lo svilupparsi di un mercato competitivo nel settore dell’intermediazione, che possa offrire servizi migliori e condizioni economiche più favorevoli agli autori, favorendo la nascita di nuovi soggetti e consentendo l’accesso di imprese già operanti nel mercato internazionale. Viene così gravemente e ingiustificatamente limitata l’iniziativa economica di tutti quei soggetti terzi che potrebbero entrare sul mercato. In particolare, è ostacolata la possibilità per soggetti che operano sui mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di accedere a contratti che possano operare su territori più ampi di quelli strettamente nazionali.
2. Viene falsato o impedito il funzionamento del principio concorrenziale per quanto concerne l’attività di intermediazione, poiché l’utilizzatore non è libero di rivolgersi alla CRM che, a parità di compenso erogato agli autori, pratica tariffe più convenienti sul costo della pura attività di intermediazione.
3. La posizione di monopolista, da un lato, aumenta le possibilità di una gestione non trasparente dei rapporti nei confronti degli associati e degli utilizzatori e, dall’altro lato, riduce fortemente gli incentivi a migliorare i propri servizi e a corrispondere efficacemente alle istanze di quegli autori che vorrebbero diffondere le proprie opere con modalità contrattuali diverse da quelle tradizionali e più adeguate al mutato contesto sociale e tecnologico del mercato (per esempio mediante l’uso di licenze libere o con alcuni diritti riservati, quali le Creative Commons).

4. Le numerose funzioni elencate ai punti 2 e 3 non hanno diretta attinenza con la gestione collettiva dei diritti d’autore e quindi appesantiscono in modo abnorme il funzionamento della SIAE,


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impedendole in ogni caso – anche qualora conservasse il monopolio nazionale – di competere efficacemente con le altre CRM dei diritti attive negli altri Stati membri dell’Unione europea, qualora – come presumibile – la normativa europea ponesse tali società in concorrenza tra loro, almeno per alcune categorie di diritti.
5. Le ragioni predette acquistano maggiore forza ove si consideri che la disciplina del mercato dell’intermediazione del diritto d’autore deve oggi sempre più fare i conti con i profondi cambiamenti indotti dall’avvento delle tecnologie digitali e dalla loro applicazione alle reti telematiche. Un’opera in formato digitale può essere resa disponibile in ogni tempo e in ogni luogo con un numero infinito di copie perfette a costi marginali di distribuzione che tendono allo zero. Ciò ha cambiato in profondità sia i presupposti socioeconomici su cui si basa la tutela del diritto d’autore sia, per quanto interessa qui maggiormente, i rapporti tra gestione individuale e gestione collettiva. Occorre infatti prendere atto del fatto che la nozione di gestione individuale ha attualmente un nuovo significato, potendo ben comprendere l’instaurazione di rapporti diretti tra creatori e utilizzatori finali, senza l’intermediazione del ciclo industriale e senza distribuzione di supporti materiali. Accanto al tragitto lungo, che porta le opere dai creatori al mercato passando per l’impresa e spesso anche per la gestione collettiva, diviene oggi possibile un tragitto breve, che mette in contatto diretto creatori e pubblico.
6. Anche sul versante del rapporto CRM e imprese, l’avvento dell’ambiente digitale impone una riconsiderazione critica dello stesso fondamento della gestione collettiva in quanto tale. In passato, le CRM si giustificavano tradizionalmente con il ricorso al paradigma del monopolio naturale. Esse rappresentavano un rimedio ad un fallimento del mercato, inteso a superare i costi di transazione elevati implicati dall’incontro tra un’offerta e una domanda di beni protetti, entrambe assai frammentate. Diversamente, oggi, anche se resta la necessità di disporre di un servizio di intermediazione tra offerta e domanda, questo ben può essere prestato da imprese capaci di assolvere tale compito, come sono ad esempio gli editori musicali, piuttosto che dall’amministrazione collettiva. Oggi, in altre parole, sono a disposizione alternative meno restrittive di quella offerta dalle vecchie CRM. Pertanto, una volta crollato, sotto i colpi dell’innovazione tecnologica e della progressiva digitalizzazione delle opere, quel monopolio naturale che poteva giustificare l’attribuzione di esclusive legali o di diritti speciali, rimangono anacronistici monopoli che producono conseguenze negative sul piano dell’efficienza produttiva e allocativa.

La presente proposta di legge.

Dalle considerazioni che precedono discende la fondamentale importanza di attribuire agli autori ed ai loro aventi causa la libertà di scelta tra diverse CRM, insieme alla libertà di conferire a esse un mandato limitato ad alcune tra le facoltà esclusive attribuite per legge, riservando a sé o ad un’altra CRM le facoltà restanti. Solo per questa via è possibile innescare un processo concorrenziale sul versante creatori e CRM e, dunque, sul mercato del servizio di gestione. Adottando questa opzione le diverse CRM sarebbero indotte a competere nell’offerta di prestazioni a favore dei titolari dei diritti d’autore e nelle condizioni economiche praticate, allo scopo di attirare a sé i titolari medesimi. Ciò non comporterebbe – come spesso si obietta – l’inevitabilità del fallimento delle società di piccole dimensioni, poiché sul mercato delle prestazioni di gestione collettiva vi sarebbe lo spazio per la ricerca di specializzazioni funzionali dei diversi enti e quindi per la nascita di operatori di nicchia destinati ad operare in segmenti specifici.

La riforma qui proposta prevede l’eliminazione dell’esclusiva alla sola SIAE, nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, con conseguente apertura del mercato dell’intermediazione e della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi ad una pluralità di operatori. Naturalmente


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l’intervento legislativo non può limitarsi alla mera abrogazione dell’esclusiva prevista dall’articolo 180 della legge n. 633 del 1941, ma deve essere accompagnato dalla correlata modifica delle norme che attribuiscono alla SIAE funzioni di certificazione e di controllo del mercato, giacché sarebbe quantomeno poco opportuno che la SIAE conservasse tali funzioni qualora divenisse uno dei soggetti in competizione nel mercato stesso. Sotto questo profilo, pongono in particolare problemi di coordinamento le norme relative all’apposizione del «contrassegno SIAE» e soprattutto all’ampia attività di vigilanza prevista dall’articolo 182-bis della legge n. 633 del 1941.

La presente proposta di legge conserva l’attribuzione dell’esclusiva a favore di una categoria più ampia di soggetti, e cioè le CRM. Ciò viene realizzato mediante l’identificazione per legge dei requisiti che tali società devono possedere per esercitare l’attività e delineando i princìpi cui devono attenersi.

Un ulteriore conseguente sviluppo della riforma è quello di condurre allo scorporamento dell’attuale SIAE in due distinti soggetti, di cui uno, che conserverebbe il nome SIAE e la natura di ente pubblico economico, con le sole funzioni di natura esattoriale e pubblicistica, nell’interesse quindi dello Stato o di tutti i consociati. L’altro soggetto, con diversa denominazione, assume invece la struttura di società di intermediazione con le sole funzioni relative alla gestione collettiva dei diritti, nel regime di concorrenza delineato.


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PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.
(Attività d’intermediazione dei diritti
d’autore e dei diritti connessi).

1. L’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 180 – 1. L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, di mediazione, di mandato, di rappresentanza nonché di cessione per l’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore e dei diritti connessi, previsti dalla presente legge, è riservata in via esclusiva alle società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, tali diritti.

2. L’attività di cui al comma 1 è esercitata per effettuare:

a) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e di autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

b) la percezione dei proventi derivanti dalle licenze e dalle autorizzazioni di cui alla lettera a);

c) la ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) tra gli aventi diritto.

3. L’esclusività dei poteri prevista ai sensi del comma 1 non pregiudica la facoltà spettante all’avente diritto, ai suoi successori o agli aventi causa di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla presente legge. Le clausole contrattuali che hanno l’effetto di impedire all’avente diritto, ai suoi successori o agli aventi causa di escludere dal mandato d’intermediazione alcune opere o alcuni usi sono nulle.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulle società


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di gestione collettiva costituite ai sensi del comma 1 anche adottando provvedimenti vincolanti per le stesse società, al fine di tutelare la diffusione della cultura e l’efficienza del mercato. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
5. L’attività di intermediario si informa ai principi della parità di trattamento e della massima trasparenza, sia nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto sia nel rapporto con i terzi utilizzatori.
6. Le società di gestione collettiva sono tenute a mettere a disposizione del pubblico una banca dati che contenga l’elenco delle opere gestite e dei relativi aventi diritto nonché le condizioni di licenza per l’utilizzo economico delle opere stesse».

2. Il comma 1 dell’articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso una delle società di gestione collettiva costituite ai sensi dell’articolo 180».

 

Art. 2.
(Soggetti legittimati all’esercizio dell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi).

1. Dopo l’articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 180-ter. – 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze autorizza l’esercizio dell’attività di cui agli articoli 180 e 180-bis quando sono presenti i seguenti requisiti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; l’inclusione nella denominazione sociale


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delle parole: «società d’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi»; l’individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a un milione di euro; la sede legale o una sua dipendenza o stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

c) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

d) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa.

2. I requisiti di cui al comma 1, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali e la cessazione dell’attività prevista dal medesimo comma 1 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale o una sua dipendenza o stabile organizzazione,


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per l’iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), istituito ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e sono resi noti al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della medesima società.

3. Le società di cui al comma 1 hanno l’obbligo di fornire alle autorità che esercitano le funzioni di vigilanza previste dal comma 4 dell’articolo 180 tutte le informazioni da queste richieste».

 

Art. 3.
(Attribuzione alla Società italiana degli autori ed editori di funzioni di pubblico interesse).

1. L’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 181. – 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è un ente pubblico che esercita esclusivamente le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. La SIAE assume per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, ivi comprese le società previste all’articolo 180, le funzioni ispettive e di riscossione esercitate nell’interesse dell’erario, i servizi di accertamento e di percezione di compensi, tasse, contributi, diritti e altre funzioni e servizi di natura pubblica o di pubblico interesse attribuitegli dalla legge.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto stabilisce un piano di scorporo e di successione per il trasferimento dell’attività di intermediazione del


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diritto d’autore e dei diritti connessi, esercitata dalla SIAE ad altra società a prevalente partecipazione privata in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 180-ter».

2. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previsto dal comma 4 dell’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.
(Modifiche alla disciplina del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori).

1. All’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di accordi tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;

b) al comma 3, le parole: «apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;

c) al comma 6, le parole: «L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato» sono sostituite dalle seguenti: «L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche alle società costituite ai sensi dell’articolo 180, al richiedente o ad un terzo da questi delegato».


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Art. 5.
(Gestione collettiva dei diritti d’autore
e dei diritti connessi).

1. Al comma 1 dell’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «In mancanza di accordi tra le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e le associazioni di categoria interessate».
2. All’articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente» sono sostituite dalle seguenti: «tra le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente».

3. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo diverso accordo tra le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate».

4. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione agli autori e ai loro aventi causa può avvenire tramite le società costituite ai sensi dell’articolo 180, in base ad apposite convenzioni»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione agli autori e agli artisti interpreti o esecutori può avvenire tramite le società costituite ai sensi dell’articolo 180, in base ad apposite convenzioni».

5. L’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.


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6. Alla rubrica del titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «di diritto pubblico» sono soppresse.
7. All’articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate» sono sostituite dalle seguenti: «In mancanza di accordi tra la SIAE, le società costituite ai sensi dell’articolo 180 e le associazioni delle categorie interessate»;

b) al comma 2, le parole: «, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180,» sono soppresse.

8. La lettera g) del primo comma dell’articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«g) dei rappresentanti di ciascuna delle società costituite ai sensi dell’articolo 180, che hanno la propria sede nel territorio dello Stato».

 

Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

1. La Società italiana degli autori ed editori è ammessa all’esercizio dell’attività d’intermediazione prevista dall’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, per i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la distinzione organizzativa e contabile tra la gestione relativa a tale attività e quella relativa ad ogni ulteriore funzione o servizio dalla stessa svolti ai sensi della legislazione vigente.

 


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