Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico ( 186 )

Onorevoli Colleghi! – L’Italia ancora oggi non dispone di una strategia per la società della conoscenza. Gli indirizzi affermati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel summit sulla società dell’informazione affermano che «Openness» e «Access», insieme a «Security» e a «Multiculturality», sono i valori chiave per cogliere la sfida e le opportunità legate alla nuova economia cognitiva immateriale, garantendo la disponibilità universale di ciò che è sempre più un nuovo bene pubblico: la conoscenza.
In questo contesto lo sviluppo culturale ed economico di un Paese si gioca sulla sua capacità di sfruttare pienamente le grandi opportunità di condivisione della conoscenza e di accesso ai contenuti, rese possibili dal sistema digitale d’interconnessione e d’interazione.
Nel nostro Paese, nel quale al servizio pubblico è affidato il compito di concorrere alla promozione educativa in senso ampio rispetto alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società, queste nuove possibilità offerte dalla tecnologia devono essere colte come una grande opportunità per il servizio pubblico radiotelevisivo di potenziare in modo straordinario la fruibilità e la visibilità dei propri programmi a partire da quello straordinario patrimonio di contenuti, filmati, documentari e registrazioni depositati negli archivi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Infatti, proprio in forza della natura pubblica di


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questo straordinario patrimonio di conoscenze, è pienamente corrispondente alla funzione di servizio pubblico non solo conservare, ma rendere agevolmente fruibile questa testimonianza della vita e della cultura del nostro Paese
Già da alcuni anni in Inghilterra la BBC, il più importante network televisivo, ha realizzato il «Creative Archive», un grande progetto che vede la collaborazione di altre istituzioni nazionali (come il British Film Institute e la British Library) che ha consentito di mettere on-line una parte dell’immenso archivio audio-video della stessa BBC. È divenuto così possibile visualizzare e scaricare i file su internet, rieditarli, rielaborarli e addirittura condividerli attraverso sistemi «peer to peer» (P2P). L’unico limite posto è che tutto ciò non avvenga a fini di lucro e che sia sempre evidenziata la fonte della BBC all’interno dei filmati. I contenuti del Creative Archive saranno riservati solo ed esclusivamente ai cittadini britannici abbonati.
Lawrence Lessig, il giurista di Stanford padre del progetto «Creative Commons», sottolinea che la strategia è a dir poco di avanguardia. Secondo alcuni questa scelta del network televisivo di passare al mercato libero avrà delle forti ripercussioni nel mercato della banda larga e soprattutto sulla creatività; infatti si pensa che il Regno Unito diventi il più grande bacino di creativi e di film-maker. Certamente in un periodo in cui le grandi major del software e della musica stanno facendo di tutto per contrastare la diffusione non autorizzata di musica e di filmati attraverso le reti «peer to peer», spesso e volentieri spingendo verso soluzioni lesive per la privacy dei navigatori, il fatto che uno dei più importanti e autorevoli editori del mondo abbia deciso, invece, di abbracciare la strada del «contenuto libero» costituisce un’importante inversione di tendenza.
La televisione comincia a far attenzione e a dare spazio alle nuove tecnologie basate sulla rete e il progetto della BBC ne è una prova. In questo contesto la nuova frontiera del servizio pubblico radiotelevisivo diviene non solo la produzione dell’informazione, ma la sua stessa libera redistribuzione – con la concessione di utilizzo – a chiunque ne abbia bisogno per uso personale, sfruttando una delle modalità di condivisione dei file tra le più amate dai navigatori della rete. Oggi, logica prosecuzione multimediale della «mission» del servizio pubblico radiotelevisivo diviene quella di potenziare in modo straordinario la fruibilità e la visibilità dei propri programmi e di mettere progressivamente a disposizione il proprio archivio consentendo di accedere ai contenuti nella massima misura possibile, oltreché nel rispetto dei diritti dei terzi e della stessa società concessionaria.
Per queste ragioni con la proposta di legge in esame ci si prefigge d’introdurre uno strumento giuridico modellato sull’esperienza nord-europea delle licenze collettive estese, che consenta di creare un archivio legale e pubblico di materiale audiovisivo, sull’esempio del «Creative Archive» inglese, a beneficio dei cittadini italiani, fornendo materiale per le nuove generazioni e stimolando la crescita della cultura creativa nel nostro Paese.
Il maggiore ostacolo che oggi si frappone alla possibilità di rendere accessibili on-line i contenuti dell’archivio della RAI – Radiotelevisione italiana Spa risiede nelle attuali licenze utilizzate per le teche (circa 37 licenze differenti) e nella difficile gestione dei diritti d’autore in capo a terzi.
La presente proposta di legge introduce la possibilità, per tutti gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico, di mettere a disposizione dello stesso pubblico, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei loro archivi sulla base di un regime di autorizzazione negoziato, attraverso società di gestione collettiva, con i titolari dei diritti d’autore.
In tale modo diventerebbe possibile superare quegli ostacoli legali, legati alla tutela dei diritti d’autore, che oggi si frappongono alla diffusione dei contenuti


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dell’archivio pubblico della RAI – Radiotelevisine italiana Spa.
Grazie a questa nuova formula i navigatori non solo potranno accedere liberamente ai contenuti dell’immenso archivio della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, ma sarà loro permesso di scaricare i file audio-video sul proprio personal computer e di rimetterli in circolazione sulle reti di file sharing. L’importante è che tutto ciò non avvenga per fini di lucro e che la fonte della RAI – Radiotelevisione italiana Spa sia sempre citata all’interno dei filmati.
Mettere on-line sotto licenza collettiva migliaia di file audio-video cambierebbe completamente lo scenario per il nostro Paese, dove sinora l’ente radiotelevisivo di Stato ha effettuato una politica on-line che spesso e volentieri si è dimostrata inadeguata all’evolversi della rete.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di opere di archivi pubblici).

1. Dopo l’articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 180-ter1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritti connessi, attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d’autore o di detentori di diritti connessi.
2. La SIAE e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne fanno richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
3. La SIAE e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano, anche nei confronti dei titolari dei diritti d’autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.


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4. I titolari dei diritti d’autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.
5. Per le opere che non hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d’autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla SIAE nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
6. Gli enti pubblici sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d’autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».

Art. 2.
(Riproduzione privata ad uso personale).

1. Il comma 2 dell’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita a terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell’articolo 180-ter. Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di una persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».


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Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:

a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d’autore o detentori di diritti connessi di cui all’articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge;

b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti dall’articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge;

c) i parametri in base ai quali identificare la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale di cui all’articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge;

d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a) del presente comma, l’intenzione di valersi della facoltà prevista dall’articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, e i limiti entro i quali la stessa facoltà può essere esercitata;

e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgono tra la SIAE, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a) del presente comma, gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione


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previsti dall’articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi dei citati utilizzatori;

f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la SIAE e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo, stipulano con gli enti pubblici di cui all’articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, gli accordi necessari, ai sensi del medesimo comma 1, per il rilascio dell’autorizzazione agli stessi enti a comunicare al pubblico le opere contenute nei rispettivi archivi.
3. L’entità dei corrispettivi previsti per gli accordi di cui all’articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l’entità dei corrispettivi all’entità dell’effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.

 


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