AGGIORNAMENTI OSSERVATORIO DISABILITA

        
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010; A d o t t a il seguente regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Art. 1 Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio», e' organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilita', istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. 2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


                                 Avvertenza:                Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto           dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi           dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni           sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei           decreti  del   Presidente   della   Repubbliaca   e   sulle           pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,           approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo           fine  facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge           alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il           valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.            Note al titolo:                - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n.           18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle  Nazioni           Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con           Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006           e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione           delle persone con disabilita'), e' il seguente:                «Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla           condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo           di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con           disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla           Convenzione  di  cui  all'art.  1,  nonche'  dei   principi           indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,           presso il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle           politiche   sociali,   l'Osservatorio    nazionale    sulla           condizione  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito           denominato "Osservatorio".                2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro   del           lavoro,  della  salute  e  delle   politiche   sociali.   I           componenti dell'Osservatorio sono nominati, in  numero  non           superiore a quaranta, nel rispetto del  principio  di  pari           opportunita' tra donne e uomini.                3.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle           politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata  in           vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai           sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.           400,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica           amministrazione    e    l'innovazione,    disciplina     la           composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento           dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le           amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e           nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con           disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e           di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di           previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le           organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei           lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le           associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle           persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative           del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.           L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con           esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della           disabilita',  designati  dal  Ministro  del  lavoro,  della           salute e delle politiche sociali in numero non superiore  a           cinque.                4. L'Osservatorio dura in carica  tre  anni.  Tre  mesi           prima della scadenza del termine di durata,  l'Osservatorio           presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro           del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che  la           trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai           fini della valutazione congiunta della perdurante  utilita'           dell'organismo e dell'eventuale proroga della  durata,  per           un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni,  da           adottare con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei           Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute           e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti           di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.                5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:                  a) promuovere l'attuazione della Convenzione  di  cui           all'art. 1  ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato  sulle           misure  adottate  di   cui   all'art.   35   della   stessa           Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale           dei diritti umani;                  b) predisporre un programma di azione biennale per la           promozione dei diritti e l'integrazione delle  persone  con           disabilita', in attuazione della legislazione  nazionale  e           internazionale;                  c) promuovere la  raccolta  di  dati  statistici  che           illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',           anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;                  d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione           delle politiche sulla  disabilita',  di  cui  all'art.  41,           comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come           modificato dal comma 8 del presente articolo;                  e) promuovere la realizzazione di  studi  e  ricerche           che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie           verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione           dei diritti delle persone con disabilita'.                6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno           stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009           al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante           corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di           cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.           328.                7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'           autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti           variazioni di bilancio.                8. All'art. 41, comma 8, della legge 5  febbraio  1992,           n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"  sono           sostituite dalle seguenti: "ogni  due  anni,  entro  il  15           aprile".».            Note alle premesse:                - Per il testo dell'art. 3 della citata legge  3  marzo           2009, n.18 si vedano le note al titolo.                - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23           agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e           ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),           e' il seguente:                «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati           regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di           autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge           espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per           materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere           adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la           necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.           I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono           dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati           dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente           del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».                -  Il  testo  della  legge  5  febbraio   1992,   n.104           (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i           diritti delle persone handicappate),  e'  pubblicata  nella           Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.                - Il testo  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85           (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di           Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della           legge 24  dicembre  2007,  n.  244),  e'  pubblicato  nella           Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.114.                - Il testo del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112           (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la           semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione           della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),           convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,           n.133, e' pubblicato nella Gazzetta.  Ufficiale  25  giugno           2008, n. 147, S.O.                -  Il  testo  della  legge  13  novembre  2009,   n.172           (Istituzione del Ministero della salute  e  incremento  del           numero  complessivo  dei  Sottosegretari  di   Stato),   e'           pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2009,  n.           278.».                - Per il testo dell'art. 3 della legge  3  marzo  2009,           n.18, si veda nella nota al titolo.               


             Art. 2                                  Composizione      1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali o dal  Sottosegretario  di  Stato  delegato  ed  e' composto dai seguenti membri effettivi:      a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:        1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;        2) Dipartimento per le pari opportunita' della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;        3)  Dipartimento  per  le  politiche  per  la  famiglia   della Presidenza del Consiglio dei Ministri;        4) Ministero degli affari esteri;        5) Ministero dell'economia e delle finanze;        6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;        7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;        8) Ministero della salute;        9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;      b) due rappresentanti indicati dalla  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;      c)  un  rappresentante  indicato  dall'Unione  province  italiane (UPI);      d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale  comuni d'Italia (ANCI);      e) un rappresentante dell'INPS;      f) un rappresentante dell'INPDAP;      g)  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  di   statistica (ISTAT);      h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni  sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;      i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;      l)  quattordici  rappresentanti  delle   associazioni   nazionali maggiormente  rappresentative  delle  persone  con  disabilita',   da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali;      m) due rappresentanti di organizzazioni  del  terzo  settore  che operano nel campo della disabilita', da individuarsi  con  successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;      n)  tre  esperti  di  comprovata  esperienza  nel   campo   della disabilita' designati dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.    2. I componenti dell'Osservatorio sono  nominati  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su  designazione  delle amministrazioni e degli  altri  organismi  di  cui  al  comma  1  del presente articolo. Con la stessa procedura sono nominati i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.    3. In attuazione dell'articolo 3, comma 3,  della  citata  legge  3 marzo 2009, n. 18, le organizzazioni di cui al comma  1,  lettera  l) del presente articolo, sono individuate dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui  al  comma  2 del   presente   articolo,   tra   le   organizzazioni   maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di  associati,  nonche'  tra  quelle  organizzazioni   che,   seppure rappresentative di  forme  di  disabilita'  meno  diffuse  a  livello nazionale, possono  utilmente  contribuire  al  raggiungimento  delle finalita'  dell'Osservatorio,  in   termini   di   accrescimento   di conoscenze  e  di  esperienze  sulle  condizioni  delle  persone  con disabilita'.    4. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua altresi', con il medesimo decreto di cui  al  comma  2  del  presente articolo, in qualita' di invitati permanenti  all'Osservatorio  senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese  tra  quelle indicate al comma 1 del  presente  articolo,  in  numero  massimo  di dieci.    5. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio  ha  facolta' di  invitare  alle  proprie  sessioni,   senza   diritto   di   voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il  cui  apporto sia  ritenuto  utile  all'adempimento   dei   compiti   istituzionali dell'organismo.    6.  Per   lo   svolgimento   di   specifiche   attivita'   connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio  puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro, con la  partecipazione  di propri componenti  e  di  membri  della  segreteria  tecnica  di  cui all'articolo 4.    7. Per specifiche esigenze inerenti ai suoi  compiti  istituzionali l'Osservatorio  puo'  formulare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali motivata richiesta  in  ordine  all'affidamento  di incarichi di studio e ricerca a soggetti  di  comprovata  esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa  in  materia. Al  relativo  onere  si  provvede  nei  limiti  delle  disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 8.  


                               Art. 3                          Comitato tecnico-scientifico      1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo  2  del  presente decreto, e' costituito un Comitato tecnico-scientifico con  finalita' di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio.    2. Il Comitato e' composto dai seguenti membri:      a) il rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);      b)  il  rappresentante  del  Ministero  della  salute,   di   cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);      c) il rappresentante delle Regioni, di cui all'articolo 2,  comma 1, lettera b);      d) un rappresentante delle autonomie locali,  individuato  fra  i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);      e) due rappresentanti delle associazioni  nazionali  maggiormente rappresentative delle persone  con  disabilita',  individuati  fra  i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l);      f) i tre esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).    3. Il coordinatore del Comitato e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali fra gli esperti di cui al comma 2,  lettera f), del presente articolo.  


                               Art. 4                                  Funzionamento      1.  Per  lo   svolgimento   delle   sue   funzioni   istituzionali, l'Osservatorio si avvale  del  supporto  di  una  segreteria  tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse  umane  e  strumentali della Direzione generale per l'inclusione e i diritti  sociali  e  la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali.    2.  Nella  prima  seduta  utile,  su   proposta   del   Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con  specifico riferimento  al  quorum  per  la  validita'  dei   lavori   e   delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.    3.  Ai  componenti  dell'Osservatorio  spetta   esclusivamente   il rimborso delle spese di viaggio e  di  soggiorno.  Per  i  componenti estranei alla  pubblica  amministrazione,  il  predetto  rimborso  e' equiparato  a  quello  del  personale  non  dirigente  del   comparto Ministeri.  


                               Art. 5                          Programma di azione biennale      1. Ai fini della predisposizione del programma di  azione  biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario  per  perseguire  le priorita' e le azioni previste dal programma stesso.    2. Il programma di azione biennale  e'  adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, sentita  la  Conferenza  unificata,  che  si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.  


                            Art. 6                                Pari opportunita'      1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati  nel  rispetto  del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.  


                                  Art. 7                       Durata e relazione di fine mandato      1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.    2.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del   termine   di   durata, l'Osservatorio  presenta  una  relazione  sull'attivita'  svolta   al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette  alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini  della  valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della  eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Gli  eventuali, successivi, decreti di proroga  sono  adottati  secondo  la  medesima procedura.  


                                Art. 8                 Copertura finanziaria e spese di funzionamento      1. La  spesa  complessiva  relativa  agli  oneri  di  funzionamento dell'Osservatorio e' pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.    Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      Roma, 6 luglio 2010                                                 Il Ministro del lavoro                                                e delle politiche sociali                                                      Sacconi              Il Ministro per la pubblica        amministrazione        e l'innovazione            Brunetta    Visto, il Guardasigilli: Alfano   Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010  Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 312  

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