Gite negate al bimbo down, preside sospeso

Un «grave episodio discriminatorio» accertato a seguito di ispezione, causato da «una condotta (del dirigente scolastico, ndr) non uniformata ai princìpi di correttezza e anzi da un comportamento lesivo della dignità della persona che ha nuociuto pure all’immagine della scuola e dell’amministrazione, anche per via dell’impatto mediatico del caso».

C’è la firma del ministro Mariastella Gelmini sulle tre cartelle scritte in risposta all’interrogazione parlamentare dell’on. Maria Antonietta Farina Coscioni su un caso che, nei mesi scorsi, ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale su una scuola media catanzarese. E dal documento depositato dal ministro nei giorni scorsi si apprende uno sviluppo degno di nota: il preside in questione è stato sanzionato con «la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per tre mesi».

La vicenda è quella del bambino affetto da sindrome di down che «nel mese di gennaio – si legge nel la ricostruzione firmata dal ministro dell’Istruzione – aveva partecipato ad una gita didattica della propria classe, finalizzata all’orientamento nell’istituto prescelto dal ragazzo per il prosieguo del corso di studi, solo a seguito delle rimostranze della madre e dell’intervento della forza pubblica. Successivamente, in data 20 gennaio 2011 – continua il ministro – la dirigente scolastica, recatasi nella classe del minore interessato, in quel momento assente, dichiarava in presenza delle docenti che non avrebbe più autorizzato la partecipazione dell’alunno alle uscite della classe, esortando nel contempo i compagni a non metterlo al corrente dell’attività esterna alla scuola programmata, pena l’annullamento della stessa».

Il caso è venuto a galla «a seguito di un esposto presentato in data 17 febbraio 2011 dalla responsabile del coordinamento regionale per l’integrazione scolastica, nonché consulente legale nazionale dell’Associazione sclerosi tuberosa, pervenuto all’Ufficio scolastico regionale il 24 febbraio 2011. Appena avuta conoscenza dell’esposto – sottolinea ancora il ministro – il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha disposto un incarico ispettivo finalizzato all’accertamento dei fatti, a seguito del quale è emerso, sulla base di “dichiarazioni, sottoscrizioni e narrazioni – tutte concordanti” dei docenti e dei compagni di classe, “una condotta non uniformata ai princìpi di correttezza ed anzi un comportamento lesivo della dignità della persona che ha nuociuto pure all’immagine della scuola e dell’amministrazione, anche per via dell’impatto mediatico del caso”. Ciò ha comportato l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente scolastico, nel corso del quale i fatti contestati hanno trovato conferma». Secondo il ministro, «il comportamento tenuto ha violato gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 4, contratto collettivo nazionale di lavoro Area V – dirigenti scolastici che dispongono che “in relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e alfine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico…; c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, mantenendo una condotta uniformata a princìpi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione; d) nell’ambito della propria attività mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico”. Il procedimento disciplinare si è concluso con l’irrogazione al dirigente scolastico della sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per mesi tre, per aver tenuto un “qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7” e aver compiuto “atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona” ai sensi dell’articolo 16, comma 8, lettera g) e i), del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento”».

Ultima chiosa del ministro dell’Istruzione: «Il dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ha comunque ritenuto opportuno evidenziare che il grave episodio discriminatorio rimane un fatto isolato nella comunità scolastica di riferimento dove è viva l’attenzione delle istituzioni locali alla promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno ed all’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio».

 

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