Farina Coscioni e Ravelli: la Regione Lombardia vara una legge in conflitto con quella nazionale, ancora una vergognosa speculazione e un’inaccettabile violenza nei confronti delle donne

“Denunciamo – lo abbiamo fatto con una interrogazione parlamentare, e voglio sperare che per una volta il Governo dia una risposta chiara, precisa e veloce – quella che è a tutti gli effetti una vergognosa speculazione, un’inaccettabile violenza nei confronti delle donne. La regione Lombardia ha approvato una normativa in aperto conflitto con quella nazionale e col decreto successivamente varato dal presidente della Repubblica.

La legge nazionale dispone che a richiesta dei genitori, possono essere inumati in cimitero “prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane”. La regione formigoniana ha modificato le procedure prevedendo che questo trattamento possa avvenire anche nei casi in cui la richiesta non sia avanzata. Già accade, come a Cremona, che siano state stipulate convenzioni in questo senso con organizzazioni che si incaricano di gestire i feti abortiti di cui non si fa richiesta di seppellimento, e hanno così luogo cerimonie e riti senza avere il consenso esplicito degli interessati. Risulta che organizzazioni sedicenti in difesa della vita operano negli ospedali, ed esercitano inaccettabili pressioni nei confronti delle donne che già attraversano un momento difficile e delicato della loro vita avendo deciso di interrompere la gravidanza; di fatto le donne – in nome di un malintesa difesa della vita – vengono sottoposte a una violenza che non meritano, in ogni caso, ingiustificabile e ingiustificata.

E’ una situazione che abbiamo denunciato a livello parlamentare e che denunceremo in ogni altra sede politica e giudiziaria, nella convinzione che si tratta di un clamoroso conflitto tra normativa nazionale e legislazione regionale”.

 

 

 


 

Segue testo dell’interrogazione:

Al ministro della Salute,
al ministro della Giustizia,
al ministro per i Rapporti con le regioni,

premesso che:

le norme contenute nell’articolo 7, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, dispongono che: a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane; nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’Unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto;

che in data 6 febbraio 2007 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato alcune variazioni al “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” del 9 novembre 2004 n.6, tra l’altro modificando le procedure inerenti la richiesta di trattamento dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, da parte dei genitori che lo desiderano, tramite sepoltura o cremazione; contestualmente, è stato previsto lo stesso trattamento anche per i casi in cui la richiesta non venga avanzata da alcuno: in questo caso si dà carico all’ASL, all’Azienda ospedaliera e al Comune, che sono tenuti a trattare i prodotti abortivi e i feti in analogia alle parti anatomiche riconoscibili (arti amputati o parti di essi) e quindi cremate o sepolte nelle apposite aree cimiteriali, anziché essere smaltite come “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ai sensi dell’articolo 10 del DPR 254/2003;

che l’utenza degli Ospedali in Lombardia, come su tutto il territorio nazionale italiano, è plurale e composita, sotto ogni punto di vista, com’è l’attuale popolazione del nostro territorio;

che dal febbraio 2007 ad oggi, le donne che hanno interrotto spontaneamente o volontariamente la gravidanza sono state tutte regolarmente informate della possibilità attraverso le procedure del consenso informato;

che dopo essere state regolarmente informate, solo un’esigua percentuale di donne che hanno interrotto spontaneamente o volontariamente la gravidanza ha fatto richiesta di provvedere in proprio al seppellimento del prodotto abortivo/feto, mentre la quasi totalità ha scelto di lasciare il compito alle Aziende Ospedaliere e ai Comuni;

che dal febbraio 2007 il seppellimento dei prodotti abortivi e dei feti è stato regolarmente svolto in ottemperanza alle normative regionali e a quella nazionale, e nel pieno rispetto della laicità del suo ruolo di Istituzione garante dei diritti di ogni cittadino indipendentemente dall’etnia, dal credo religioso e dalle convinzioni etiche;

venuti a conoscenza a mezzo stampa che l’amministrazione comunale di Cremona avrebbe stipulato una convenzione con l’Associazione “Difendere la vita con Maria”; che detta convenzione prevedrebbe l’affidamento a quest’ultima della gestione dei feti abortiti di cui non sia stata fatta richiesta di seppellimento; che il citato accordo, a quanto riporta la stampa, prevedrebbe  che il comune garantisca il trasporto dall’Azienda Ospedaliera di Cremona al cimitero, e la posa di una lapide su ogni sepoltura prevista il primo venerdì di ogni mese. A carico dell’Associazione il disbrigo delle pratiche presso l’ASL, con le quali penterebbe “proprietaria dei resti”, e una sorta di rito religioso.

nella Convinzione che se tale accordo affidasse a terzi privati l’esclusività di operazioni così delicate, contemplando cerimonie e riti non previsti dalle norme di legge senza avere il consenso esplicito degli interessati, ciò sarebbe fortemente lesivo del diritto di libertà di scelta dei cittadini e della laicità dell’Istituzione Comune;

che a giudizio degli interroganti tutto ciò costituisce un’evidente anomalia circa il regime di esclusività che la citata associazione detiene rispetto alle richieste da inoltrare alla unità sanitaria locale ed al servizio di prelievo e trasporto per il seppellimento del feto;

che, come si evince dalle norme della convenzione sottoscritta tra azienda ospedaliera ed associazione «Difendere la vita con Maria» all’articolo 1 delle procedure attuative è previsto che i prodotti del concepimento siano conservati tutti indistintamente, senza persificare tra quelli di cui si è fatta richiesta di sepoltura entro le 24 ore successive all’espulsione o all’estrazione del feto, come previsto dalle norme citate, e quelli di cui non si inoltra tale richiesta e di cui non vi è ragione di una conservazione in camera mortuaria trascorse le 24 ore

dall’espulsione o estrazione stessa. Inoltre l’articolo 1 della convenzione delega alla sola associazione il servizio di prelievo, trasporto e sepoltura dei feti. In tal modo gli aventi diritto alla richiesta non sembra possano avvalersi di altra distinta organizzazione al fine di dare sepoltura al feto né sembra essere possibile avvalersi della facoltà di inoltrare direttamente e personalmente la richiesta all’unità sanitaria locale, detenendo l’associazione «Difendere la vita con Maria» un monopolio ingiustificato di tali adempimenti;

che a tale conclusione, ad avviso dell’interrogante, sembra potersi pacificamente giungere anche alla luce dei punti 1, 2 e 3 dell’allegato 2 della convenzione stessa, ove si prevede che nel caso in cui l’autorizzazione all’azienda sanitaria locale non sia richiesta direttamente dall’associazione e dalla stessa non siano materialmente effettuate le operazioni di prelievo, trasporto e sepoltura, non sembra darsi ai parenti o chi per essi altra possibilità che assoggettare il feto «al regime giuridico dei rifiuti pericolosi»;

che ad avviso degli interroganti, esiste un chiaro nesso causale tra la presenza di associazioni antiabortiste e le convenzioni con esse stipulate da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale quali le associazioni «Difendere la vita con Maria», e l’altissima percentuale di medici obiettori. La situazione «ambientale» venutasi a creare all’interno delle aziende sanitarie lombarde, fondata anche sulla stipulazione di convenzioni quale quella in oggetto, rende pressoché impossibile la corretta applicazione della legge n. 194 del 1978 -:

si chiede di sapere: se il Ministri intendano svolgere una indagine presso l’azienda ospedaliera di Cremona e della regione Lombardia al fine di verificare l’eventuale violazione delle norme di legge, prendere gli opportuni provvedimenti e ripristinare i diritti previsti dalla normativa di riferimento.

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