disabili. Via libera al Contrassegno europeo
L’omogeneità dei vari contrassegni europei per le auto di persone disabili è prevista da una raccomandazione del Consiglio dell”Unione Europea (n° 8546/98 – fascicolo interistituzionale n° 95/0353 -SYN), del 18 Maggio 1998, che ne definisce la forma e stabilisce che sia azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianca su fondo azzurro scuro. In Italia non è stato adottato perché il pittogramma della carrozzina identificava che alla guida dell’auto c’è una persona disabile, cosa che cozza contro la legge italiana sulla Privacy, per cui sono vietati simboli o diciture dai quali puo` desumersi la speciale natura dell’autorizzazione. Così i disabili italiani, da 12 anni, se parcheggiano nelle strisce dedicate di qualsiasi Stato dell’Unione Europea con il contrassegno invalidi italiano rischiano (ed è successo a diverse persone) di portare a casa una multa salata.
«Rammentiamo – ha detto Gustavo Fraticelli, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni – che, relativamente al Contrassegno Disabili Europeo, il Governo, facendo proprio un ordine del giorno presentato dall’On. Maria Antonietta Farina Coscioni, ha assunto il preciso impegno, una volta approvato il disegno di legge n. 1270 in seconda lettura dalla Camera, di emanare idonea norma di rango regolamentare, volta a rendere effettiva ed immediata l’adozione dello stesso Contrassegno Disabili Europeo».
Di seguito l’articolo del dl che apre all’introduzione del Contrassegno europeo. Il dl ora torna alla Camera in seconda lettura.
Art. 42. Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide
1. All’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità
e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».
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