DELIRIO DI ONNIPOTENZA PER IL CAPOGRUPPO DEL PDL IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

Leggo che l’organo del Partito “La discussione” che sostiene il Governo e di cui è segretaria l’ex Presidente dell’ENS ospita una intervista  all’On. Barani, capogruppo del PDL in Commissione Affari sociali. Le opinioni dell’On. Barani valgono quanto quelle di qualsiasi deputato, a differenza delle leggi che devono valere per tutti. E alle interrogazioni devono rispondere i Ministri e non i deputati. Detto questo non c’è militante (e non solo dirigente) del Partito radicale e delle sue associazioni, a Roma e in qualsiasi altro luogo, che abbia mai avuto problemi con la giustizia in relazione all’uso di denaro pubblico o di corruzione privata.

Infine giova ricordare che la Segretaria politica de “La discussione” non è più Presidente dell’ENS non già perché rimossa dal Ministro a seguito della mia interrogazione ma dal voto di 19 delegati regionali dell’ENS stesso su 20. Io ho posto un problema politico, non conoscendo la Dott.ssa Collu. I delegati regionali dell’ ENS stesso, che la conoscono, hanno posto un problema di gestione dell’associazione. Su questo, all’organo di stampa del partito  La Discussione di cui la Dott.ssa Collu è segretaria politica, l’On. Barani non ha nulla da dire.

Di seguito la interrogazione del 7 aprile 2011

 

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI, BERNARDINI, MECACCI e BELTRANDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per sapere – premesso che:

la legge n. 476 del 1987 in materia di «Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche» e la legge n. 438 del 1998 in materia di «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale» prevedono la concessione di contributi tra gli altri in favore delle associazioni cosiddette «storiche» tra le quali E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti;
in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 476 del 1987 recita: «al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi, tra gli altri, alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge (…);
la legge n. 438 del 1998, articolo 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall’articolo 1 della legge n. 476 del 1987, debba essere ripartito nel modo seguente: 50 per cento alle cosiddette «associazioni storiche» tra cui è ripartito in parti uguali; 50 per cento alle cosiddette «associazioni non storiche» tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 438 del 1998;
l’articolo 2 della legge n. 476 del 1987 prevede, al comma 1 lettere a)b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:
a) requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l’ente o associazione siano diffusi nell’ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda;
b) requisito della democraticità, ovverosia che l’ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l’azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti;
ai sensi della legge 12 maggio 1942 n. 889 l’E.N.S. è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della legge 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l’assistenza dei sordi;
a seguito di un decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, l’ente è stato trasformato in ente con personalità giuridica di diritto privato;
l’ENS è iscritta all’anagrafe unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell’8 febbraio 2008;
l’E.N.S. nel suo statuto prevede all’articolo 6 per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità (…) Il presidente dell’E.N.S. ha la legale rappresentanza;
la presidente dell’Ente nazionale sordi, Ida Collu, è stata eletta alla guida del movimento politico «La Discussione» come riportato dal quotidiano La Discussione del 27/28 marzo 2011;
ad avviso degli interroganti la presenza, in ruoli di responsabilità legale, di esponenti di partiti e movimenti politici in associazioni con funzioni assistenziali specie nei casi nei quali queste associazioni ricevono contributi da parte dello Stato dovrebbe essere evitata;
le linee guida per l’annualità 2011 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987 prevedono in ogni caso che: «le associazioni ammesse, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 19 novembre 1987, n. 476, dovranno trasmettere alla Amministrazione adeguato rendiconto dell’utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli allegati 1a e 1b);
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall’organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovessero risultare accertate a carico delle associazioni, condizioni di gravi irregolarità, l’Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge» -:
se non intenda assumere le opportune iniziative normative per stabilire quali condizioni per l’accesso a contributi pubblici l’apoliticità e l’aconfessionalità delle associazioni che svolgono attività sociali, introducendo anche opportuni strumenti di verifica affinché tali principi siano concretamente attuati;
se, nell’ambito delle verifiche previste dalle citate linee guida, non si intenda porre particolare attenzione al fatto che le

attività finanziate e svolte dalle associazioni siano esclusivamente destinati agli scopi statutari.
(5-04571)

 

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