Disposizioni per la tutela del benessere degli animali domestici in allevamento intensivo ( 279 )

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è il frutto dell’attenzione particolare rivolta nella scorsa legislatura dall’onorevole Bruno Mellano al tema in esame. L’esplosione dell’effetto della sindrome della «mucca pazza», ovvero dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che ha colpito l’Europa negli anni passati e che ha avuto il suo apice nel corso del 2001, dà modo di ragionare sugli attuali indirizzi produttivi dell’agricoltura e della zootecnia, proprio a partire da alcune riflessioni relative alla malattia. La vicenda nel suo insieme ha dimostrato l’estrema disinformazione di cui è stata fatta oggetto la popolazione europea, sottovalutando il problema e diffondendo tranquillità mentre si tagliavano i fondi alle ricerche che potevano smentire le voci ufficiali o mentre i ricercatori già temevano il possibile contagio per l’uomo. Nel giugno 1995 si svolgevano conferenze internazionali per spiegare che il pericolo poteva definirsi cessato, eppure erano già presenti i problemi di contagio per l’uomo, poi tragicamente manifestatisi in particolare negli anni 2000 e 2001, con una serie allarmante di morti. L’insegnamento che discende da questa vicenda è, in estrema sintesi, quello dell’elevata pericolosità di un sistema di allevamento estremamente tecnologico che non si perita di utilizzare qualsiasi mezzo pur di ottenere il maggiore tornaconto possibile.
I motivi che hanno generato tale patologia vanno infatti cercati proprio nelle trasformazioni indotte nella zootecnia, che ha legato la prosperità al concetto produttivistico, ovvero alla crescita esponenziale dell’aumento della quantità delle


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produzioni a discapito, alcune volte, della qualità e dei princìpi basilari del controllo igienico-sanitario. Per questa spasmodica ricerca produttiva si sono somministrate alle bovine lattifere farine proteiche derivate da animali morti. E per motivi meramente di guadagno industriale è stato concesso di diminuire da due a uno i passaggi nei forni, a minore temperatura, eliminando l’estrazione dei grassi con solventi: l’abbassamento del livello dei trattamenti non rendeva più inattivo l’agente infettante, che così ha potuto contagiare i bovini.
La BSE ha sottolineato i rischi insiti in un certo mondo produttivo contemporaneo volto esclusivamente alla crescita quantitativa. E proprio questo principio economico è alla base dello sviluppo degli allevamenti industrializzati, necessari per rispondere alle esigenze di sempre maggior produttività a minore costo.
La situazione della zootecnia italiana vede una presenza di circa 9 milioni di bovini e suini e di svariati milioni di polli, tacchini e conigli. La distribuzione degli animali nelle due tipologie di allevamento si può suddividere in allevamenti tradizionali, ovvero aventi una certa percentuale di terreno, e in allevamenti industrializzati, noti anche come allevamenti «senza terra».
La situazione presente sul nostro territorio è di una grande concentrazione di animali nel bacino del Po e di una elevata prevalenza di allevamenti industrializzati o «senza terra».
Gli allevamenti industrializzati comportano una serie di gravi conseguenze. Innanzi tutto il maltrattamento degli animali che è provocato dalla situazione intrinseca; essi sono costretti a vivere in piccoli spazi, perché così si può allevare un maggiore numero di capi con minore spesa (realtà che si ripete sia per i vitelli da latte, sia per i vitelloni, sia per i conigli, i polli e le oche; queste ultime addirittura «inchiodate» al terreno) spesso con luce non naturale e lettiera non idonea. Vi è una costante incuria per le esigenze sociali ed etologiche (separazione precoce dei figli della madre, impossibilità di svolgere attività di interscambio come avviene in natura tra animali che convivono, impossibilità anche di accudirsi, toelettarsi eccetera). A tutto ciò si devono aggiungere i trattamenti cui sono sottoposti gli animali con massicce dosi di farmaci, per impedire lo svilupparsi delle malattie che le condizioni di stress possono provocare.
Inoltre l’allevamento industriale italiano richiede l’importazione di vitelli da altri Paesi (Francia ed est europeo) con gravi disagi per gli animali che viaggiano per molte ore senza essere nutriti e abbeverati.
Un’altra grave conseguenza è lo smaltimento delle deiezioni degli animali, in quanto i reflui che si ottengono in alcuni tipi di allevamento (vitelli a carne bianca e suini) costituiscono il liquame, miscela di acqua e di feci, i cui elementi nutritivi sono troppo diluiti per poter svolgere un’efficace azione fertilizzante ma che rimangono altamente inquinanti e arricchiscono il terreno di nitrati e di nitriti, che possono passare nelle falde acquifere. Gli allevamenti della pianura padana producono deiezioni pari ad una popolazione umana di oltre 120 milioni di individui (che si sommano all’inquinamento prodotto dai milioni di esseri umani che lì vivono) e concorrono all’inquinamento dell’Adriatico per almeno il 14 per cento. E un altro 20 per cento è dovuto dall’agricoltura, gran parte della quale è al servizio del settore zootecnico. Un suino adulto è in grado di inquinare da 4 a 6 metri cubi di acqua al giorno.
L’allevamento industriale configura, inoltre, un vero spreco energetico dovuto al fatto che per produrre un chilogrammo di carne un bovino consuma almeno 11 chilogrammi di mangime, un suino 5 chilogrammi, un coniglio 4 chilogrammi e un pollo circa 3 chilogrammi. I cereali con cui si producono i mangimi utilizzano molte risorse ambientali: acqua (l’agricoltura consuma circa il 70 per cento di quella utilizzata e il mais richiede 1.000 tonnellate di acqua per ogni tonnellata di prodotto); concimi biologici (letame) e chimici (che hanno bisogno a loro volta di materie prime e di energia per la loro produzione),


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prodotti petroliferi per le macchine agricole. Ogni ettaro di mais, ad esempio, richiede 90 chilogrammi di prodotti chimici (diserbanti, pesticidi e concimi).
Né si possono negare i rischi per i consumatori derivanti da questo tipo di zootecnia, rischi che sono legati alle sostanze che gli animali introducono con l’alimentazione o con i trattamenti cui sono sottoposti (anabolizzanti, ormoni, antibiotici e antiparassitari). Gli anabolizzanti (ormoni e beta agonisti), se riescono a sfuggire ai sistemi di controllo, possono restare nelle carni e venire consumati dall’uomo con gravi conseguenze: si ricordano ancora gravi casi avvenuti negli anni sessanta, problemi di intossicazione dovuti ai beta agonisti, sostanze molto usate, registrati in Spagna, Francia e anche in Italia. In Italia, nel napoletano, nell’agosto del 1996 vi è stato un caso di intossicazione collettiva per il quale ben sessantadue persone sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere. Il problema dei residui di queste molecole va esaminato anche alla luce dei recenti studi sull’azoospermia dei maschi umani conseguente ai residui degli ormoni della pillola che ritornano in circolo. Questa ipotesi dovrebbe preoccupare moltissimo, in quanto i residui delle cure «ormonali» degli animali sono molto più abbondanti quantitativamente, perché le somministrazioni agli animali sono sicuramente più elevate.
Tra i vari tipi di allevamento merita un cenno di particolare attenzione, per la crudeltà che prefigura nei confronti degli animali, l’allevamento del vitello a carne bianca, denominato anche sanato, lattone, vitella eccetera. Questo tipo di allevamento rappresenta un maltrattamento per gli animali, allontanati dalla madre a pochi giorni di età (3-15); i vitelli affrontano viaggi anche di quarantotto ore senza alimentazione e trascorrono sei mesi di vita in un piccolo box (60 centimetri di larghezza), alla catena, impossibilitati a muoversi; sono nutriti esclusivamente con latte ricostituito, una dieta carente di ferro e antifisiologica in quanto li porta a utilizzare uno solo dei quattro stomaci naturali. Immobilità forzata e dieta lattea priva di ferro sono i mezzi necessari per fare restare le carni anemiche e quindi pallide («bianche»).
Il vitello a carne bianca è inoltre un rischio per la salute umana, in quanto la condizione di continuo stress per l’impossibilità di soddisfare i bisogni etologici e fisiologici e le carenze alimentari inducono una immuno-depressione tale da rendere indispensabile l’uso massiccio di farmaci per evitare forme patologiche; inoltre, per ottenere incrementi innaturali di peso (fino a 300 chilogrammi in sei mesi contro i 200 chilogrammi che si raggiungerebbero con altri sistemi di allevamento), i vitelli sono sottoposti a trattamenti con promotori della crescita quali ormoni e beta agonisti; i residui di questi farmaci possono restare nella carne e causare forme di intossicazione o danni a lungo termine al consumatore. Le indagini effettuate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali piemontesi, dove questi controlli sono particolarmente curati, hanno evidenziato negli anni passati una percentuale di allevamenti con animali che avevano presenza di residui di sostanze ormonali od ormono-simili variabile dal 51 al 78 per cento del totale degli esami fatti, mentre la percentuale degli allevamenti raggiunge appena il 5 per cento del totale.
Questo tipo di allevamento rappresenta una produzione poco efficiente poiché spreca più risorse rispetto a quello che rende; infatti si macellano vitelli giovani di sei mesi che hanno un pessimo rendimento energetico (cioè il rapporto tra cibo introdotto e accrescimento corporeo) rispetto a un bovino adulto.
Infine, vi è un problema sociale poiché il traffico di prodotti illegali alimenta un giro multimiliardario a vantaggio esclusivo di pochi, mentre le conseguenze in termini di costi e di salute sono pagate da tutti (controlli, disinquinamenti, cure eccetera).
Più in generale, poi, bisogna valutare come gli enormi interessi economici relativi al comparto zootecnico suscitino gli interessi di speculatori di ogni tipo, che possono utilizzare le strutture industrializzate per investire rilevanti cifre economiche anche di dubbia provenienza.


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Per tutti questi motivi appare necessario regolare il sistema dell’allevamento per rispondere alle insopprimibili esigenze di garantire il benessere agli animali e, nello stesso tempo, di tutelare la salute dei consumatori, perché animali allevati in modo più rispondente alle loro esigenze etologiche e fisiologiche saranno più sani e avranno quindi bisogno di minori cure terapeutiche. Inoltre allevamenti più a «misura di animali» saranno sicuramente anche meno inquinanti nei confronti dell’ambiente.
Per quanto riguarda il benessere degli animali va ricordato che l’articolo 544-ter del codice penale sancisce, tra l’altro, che sia punito chiunque «sottopone [un animale] a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche». In questo senso, molti allevamenti sembrano già aver oltrepassato il confine che separa l’allevamento dallo sfruttamento con sistemi innaturali e crudeli.
La presente proposta di legge nasce quindi dall’esigenza di garantire agli animali di allevamento condizioni di vita più rispondenti alle loro esigenze etologiche, fisiologiche e comportamentali, anche recependo gli insegnamenti provenienti dagli studi scientifici in materia. Tali studi riferiti agli animali domestici oggetto di allevamento pongono in risalto l’importanza della qualità dello spazio a disposizione e il sistema di alimentazione.
Tra le principali cause di malessere per gli animali di allevamento, gli studi etologici hanno individuato l’insufficiente spazio a disposizione e una superficie del pavimento troppo dura, condizioni che inducono uno stato di sofferenza nell’animale, dimostrato dalla maggiore permanenza in posizione eretta del soggetto, mentre, al contrario, lo stato di benessere si manifesta con la persistenza nella posizione sdraiata. Per ovviare a questo tipo di malessere la presente proposta di legge stabilisce che gli spazi a disposizione siano dimensionati in maniera conveniente per le diverse specie allevate e che le loro superfici siano ricoperte da un’idonea lettiera.
È stato anche dimostrato come un’altra causa di malessere per gli animali sia costituita da un tipo di alimentazione troppo lontano dalle loro abitudini ereditate geneticamente; anche in questo caso la presente proposta di legge stabilisce le norme di base per un’alimentazione fisiologicamente ed etologicamente corretta. Stabilisce inoltre che non siano effettuati sugli animali interventi traumatizzanti, mutilanti o contrari alla loro natura.
La presente proposta di legge non abolisce gli allevamenti intensivi ma li rende più compatibili e rispettosi delle esigenze degli animali. Misure, quelle che proponiamo, che guardano agli animali come esseri sensibili, non più come macchine, in attesa di un futuro che assicuri loro pienamente quella naturalezza di vita che oggi è negata loro.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le strutture adibite all’allevamento intensivo di animali domestici.
2. Scopo della presente legge è quello di tutelare la salute degli animali domestici di allevamento, di seguito denominati «animali», nonché di garantire loro diritti, benessere e condizioni minime per ogni specie.
3. Le strutture atte ad ospitare animali devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
4. I servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente possono effettuare controlli in qualsiasi momento sulle strutture che ospitano animali.
5. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali.

Art. 2.
(Criteri di valutazione).

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le procedure e i criteri di valutazione da rispettare da parte dei responsabili delle strutture che ospitano animali.
2. La procedura di valutazione di cui al comma 1 deve prevedere il parere obbligatorio delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, dei consumatori e degli utenti e di protezione ambientale e deve garantire il diritto all’informazione e la consultazione del pubblico.
3. Le norme e i comportamenti individuati dal decreto di cui al comma 1


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devono tenere conto dell’evoluzione dell’etologia applicata ad ogni specie di animale.

Art. 3.
(Ispezioni).

1. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile alla salute e al benessere degli animali deve essere ispezionato da personale specializzato, almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere tempestivamente rimossi. In caso di guasti di difficile riparazione, il responsabile della struttura danneggiata comunica immediatamente l’entità del guasto al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente che, dopo aver ispezionato l’impianto, può concedere al gestore un adeguato termine per la riparazione.
2. Ogni impianto indispensabile al governo degli animali deve garantire, in caso di guasto, una soluzione gestionale alternativa.
3. I proprietari e i conduttori sono responsabili della salute e del benessere degli animali. Qualora vi siano animali ammalati o sofferenti, essi devono richiedere l’immediato intervento specialistico del medico veterinario. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati in un apposito locale.
4. Gli animali aggressivi o pericolosi per i loro simili devono essere isolati in un locale idoneo.
5. I locali adibiti al ricovero devono essere provvisti di una lettiera costituita da materiali non di sintesi e devono garantire un facile accesso alle strutture destinate all’alimentazione e all’abbeveraggio.
6. Gli animali devono disporre di almeno otto ore al giorno di luce naturale. L’illuminazione artificiale deve essere di intensità adeguata e sufficiente per controllare gli animali in qualsiasi momento.


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Art. 4.
(Bovini).

1. Per ogni ettaro di superficie possono essere allevati dieci capi di bovini o capi equivalenti.
2. Ogni bovino o capo equivalente, oltre i sei mesi di età, stabbiato in box, deve avere a disposizione una superficie pari a 7 metri quadrati. Gli animali mantenuti in stalla e vincolati alla posta devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3 metri quadrati e devono poter pascolare per un periodo non inferiore a quattro mesi l’anno.
3. Ogni animale deve avere un’adeguata lettiera in paglia o in altro materiale assorbente, che deve essere mantenuta asciutta, confortevole e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.

Art. 5.
(Vitelli).

1. Per gli allevamenti di vitelli o capi equivalenti, fino a sei mesi di età, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ogni vitello o capo equivalente stabulato in gruppo, fino a 150 chilogrammi di peso vivo o fino a tre mesi di età, deve poter disporre di uno spazio libero di almeno 1,5 metri quadrati. Oltre tale peso o oltre i tre mesi di età gli animali devono poter disporre singolarmente di almeno 3 metri quadrati. Lo spazio deve consentire comunque agli animali di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;

b) è vietato vincolare alla posta gli animali in modo continuativo; le stalle di tipo tradizionale, in cui gli animali sono vincolati alla posta, devono garantire loro un tempo adeguato per poter svolgere le loro funzioni etologiche e fisiologiche;

c) gli animali malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati dotati di una lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita;


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d) gli animali devono essere nutriti in modo da garantire buone condizioni di salute e di benessere e un buon ritmo di crescita nonché da soddisfare le loro esigenze comportamentali; a tale fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime solido composto da almeno 100 grammi a pasto di fibre digeribili a partire dallo svezzamento e comunque non oltre il trentesimo giorno di età;

e) per ogni animale deve essere prevista un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

Art. 6.
(Suini).

1. I suini o capi equivalenti non possono essere stabulati e vincolati alla posta. Ad ogni animale devono essere garantite una superficie pari ad almeno 2 metri quadrati e una lettiera di idoneo materiale assorbente da mantenere asciutta, confortevole e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.
2. L’utilizzo della lettiera permanente è possibile solo se questa è mantenuta asciutta, confortevole e pulita mediante un adeguato riordino del materiale e l’aggiunta periodica di materiale fresco.

Art. 7.
(Ovini e caprini).

1. Gli ovini e i caprini o capi equivalenti devono avere a disposizione, nei locali adibiti al ricovero, una superficie di almeno un metro quadrato a capo. Ogni animale deve disporre di un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

Art. 8.
(Equini).

1. Negli allevamenti di equini o nelle scuderie possono essere introdotti esclusivamente


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animali provenienti da allevamenti da riproduzione o da altre scuderie. Per l’animale aduto ogni box deve garantire una superficie di almeno 7 metri quadrati e di almeno 15 metri quadrati di paddock esterno con uno spazio per la lettiera non inferiore a 4,2 metri quadrati. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, confortevole e pulita.

Art. 9.
(Avicoli).

1. Negli allevamenti di pollame, di gruppo o nelle singole gabbie, devono essere garantiti almeno 0,70 metri quadrati per capo. Negli allevamenti sono vietati i cicli antifisiologici e si devono, in ogni caso, rispettare i cicli giorno-notte. Ad ogni animale deve essere garantita un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
2. È vietata l’illuminazione artificiale permanente. L’introduzione di calore tramite la forzatura della luce deve essere certificata e approvata da un medico veterinario.
3. I tacchini allevati in gruppo devono avere a disposizione almeno un metro quadrato per capo e ad ogni animale deve essere garantita un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
4. Gli struzzi devono avere a disposizione almeno 200 metri quadrati di superficie per capo e devono disporre di ripari idonei, al cui interno deve essere sistemata un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

Art. 10.
(Cunicoli).

1. I conigli devono avere a disposizione almeno 0,70 metri quadrati di superficie per capo sia nell’allevamento di gruppo sia nelle gabbie individuali; ad ogni animale deve essere garantita un’adeguata lettiera, da mantenere asciutta, confortevole e pulita. Per le fattrici lo spazio a disposizione


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deve essere di almeno un metro quadrato di superficie per capo.

Art. 11.
(Interventi sull’anatomia e sulla fisiologia degli animali).

1. Sono vietati gli interventi chirurgici sugli animali quali il taglio del becco e la bruciatura dei tendini o delle ali nonché ogni altro intervento mutilante. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa solo al di sotto delle tre settimane di vita.
2. È vietato mettere bendaggi oculari o qualsiasi altro tipo di schermatura visiva al pollame.

Art. 12.
(Alimentazione).

1. Nell’alimentazione degli animali è vietato:

a) utilizzare integratori preparati con farina di carne di animale;

b) addizionare i mangimi con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi;

c) somministrare sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea e vitamine se non per uso terapeutico, nonché elementi minerali, sostanze ad azione auxinica e aminoacidi di origine sintetica.

2. I farmaci antibiotici e chemioterapici possono essere utilizzati solo per interventi terapeutici.
3. Gli insilati di mais non possono superare il 50 per cento della razione totale dell’alimentazione quotidiana. Per il fieno silo il limite è aumentabile fino al 70 per cento. La qualità degli insilati deve essere valutata tramite analisi da effettuare a cura del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente.


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Art. 13.
(Trattamenti terapeutici).

1. I trattamenti terapeutici sugli animali devono essere eseguiti nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
2. Sugli animali sono vietati trattamenti a scopo auxinico.
3. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce, in aggiunta a quelli previsti dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, ulteriori standard per valori di peso e di presenza di tessuto adiposo ammessi, tenendo conto, per ogni specie di animale, della tipologia, dell’età, della razza e del peso.

Art. 14.
(Tutela dei consumatori).

1. Per garantire i consumatori in ordine ai sistemi di allevamento, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di studio, composta da nove membri esperti in materia.
2. La commissione di cui al comma 1, entro un anno dalla data della sua istituzione, al fine di stabilire parametri idonei a difendere nel migliore modo le tipologie animali e la produzione di carne o di latte, indica per ogni specie animale:

a) un rapporto ottimale tra peso ed età;

b) le caratteristiche anatomo-morfologiche per ogni specie animale.

3. In caso di mancata determinazione dei parametri di cui al comma 2, nel termine ivi stabilito, i lavori della commissione possono essere prorogati una sola volta e per un massimo di sei mesi.


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Art. 15.
(Formazione).

1. Per favorire una migliore conoscenza sugli animali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, organizzano corsi annuali di qualificazione professionale allo scopo di garantire agli operatori la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i soggetti che prestano attività lavorativa negli allevamenti di animali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli uffici scolatici regionali e con le associazioni di tutela degli animali, dell’ambiente e dei consumatori, provvedono, anche attraverso campagne pubblicitarie o corsi specifici, ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 15, comma 3, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Art. 17.
(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
2. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi del comma 1 è raddoppiata.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


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