Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali ( 260 )
Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge che ivi si illustra intende riformare la disciplina dell’attività di patronato e di assistenza sociale, determinandone in maniera precisa compiti e funzioni, modificandone radicalmente il sistema di finanziamento e abolendo il monopolio riservato agli istituti promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali.
La legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha dettato la «nuova» regolamentazione della materia, non ha solo confermato e aggravato gli elementi più discutibili e regressivi della vecchia disciplina (il monopolio sindacale o parasindacale e il finanziamento pubblico degli enti), ma ha accresciuto in maniera abnorme il mercato «protetto» dei patronati. Infatti, accanto alle funzioni tradizionali di tutela e di assistenza in materia previdenziale e socio-assistenziale, sono attualmente conferiti agli istituti di patronato compiti di sostegno, servizio e consulenza tecnica che ne fanno, potenzialmente, il più importante «centro di servizi» in materia di prestazioni sociali sia per i soggetti privati, sia, attraverso il regime di convenzione, per le amministrazioni e le istituzioni pubbliche.
Come è già avvenuto per i centri di assistenza fiscale (CAF), anche i «nuovi» patronati confermano dunque la tendenza sempre più evidente alla parastatalizzazione delle organizzazioni sindacali, favorendone la trasformazione in veri e propri giganti economici. Lo svolgimento dei servizi
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di pubblica utilità è divenuto progressivamente una sorta di appannaggio istituzionale dei sindacati nazionali.
Per correggere le distorsioni dell’attuale disciplina, senza ridurre la garanzia delle prestazioni sociali, la riforma proposta:
a) circoscrive le funzioni dei patronati all’assistenza, alla tutela e alla rappresentanza dei cittadini per il conseguimento di prestazioni sociali;
b) riconosce il diritto a promuovere istituti di patronato a ogni ente e organizzazione che persegua finalità assistenziali e che sia in grado di offrire le adeguate garanzie tecniche, finanziarie e organizzative, senza vincoli di diffusione territoriale;
c) abolisce il finanziamento pubblico degli enti di patronato, garantendo nel contempo la sostanziale gratuità delle prestazioni, attraverso la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti, e prevedendo, inoltre, a tutela dei beneficiari, che il costo massimo delle singole prestazioni sia fissato in base a un tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La presente proposta di legge prosegue una storica battaglia dei radicali, che sui patronati promossero, nel 1999, una proposta di referendum abrogativo popolare, sulla quale tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2000, si pronunciò – in obbedienza alla propria giurisprudenza e non alla Costituzione che avrebbe dovuto difendere – per l’inammissibilità, impedendo ai cittadini italiani di esprimersi in materia.
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PROPOSTA DI LEGGE
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, all’alinea, le parole: «le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni» e le lettere a) e b) sono abrogate;
2) il comma 2 è abrogato;
b) all’articolo 3:
1) al comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole: «le confederazioni e le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni»;
3) il comma 7 è abrogato;
c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 è abrogata;
d) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: «Le confederazioni e le associazioni di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni, gli enti e le organizzazioni»;
e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Operatori). – 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale volontario.
2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica e normativa del
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rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti»;
f) all’articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all’articolo 13» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «indicate al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al comma 1»;
g) il comma 5 dell’articolo 9 è abrogato;
h) l’articolo 10 è abrogato;
i) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Remunerazione delle prestazioni). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina delle modalità di remunerazione delle singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tale fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva e aggiorna annualmente, con proprio decreto, il tariffario nazionale delle suddette prestazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione; decorso inutilmente tale termine, il parere favorevole si intende acquisito.
3. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
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equivalente importo, deliberato dagli organi competenti.
4. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche»;
l) al comma 2 dell’articolo 15, le parole: «, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia» sono soppresse;
m) il comma 1 dell’articolo 17 è abrogato;
n) il comma 1 dell’articolo 18 è abrogato;
o) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Modifica all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Norma finanziaria e disposizioni fiscali). – 1. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente:
“1-quinquies. Dall’imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura del 100 per cento per i redditi imponibili inferiori a 12.911,42 euro e del 75 per cento per i redditi superiori”.
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa»;
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p) all’articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato» sono soppresse;
3) il comma 5 è abrogato;
q) i commi 2 e 3 dell’articolo 21 sono abrogati.
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