Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l’emanazione di un testo u

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 244


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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’organizzazione e il finanziamento dei partiti politici
Presentata il 29 aprile 2008

Onorevoli Colleghi! – Da quasi trenta anni si dibatte nel nostro Paese, nella società e all’interno dell’Istituzione di cui noi siamo parte, di riforme istituzionali. Ma alcune parti della Costituzione, entrata in vigore nel lontano 1948, non hanno mai visto la possibilità di essere riformate per il semplice motivo che esse non sono mai state attuate.
Ci riferiamo in modo specifico all’articolo 49 della Costituzione, il quale recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». La formulazione fu il frutto della convinzione, formatasi tra i Costituenti, del nuovo ruolo assunto dai partiti politici nella società rispetto al modello che aveva caratterizzato l’esperienza parlamentare prefascista. Tra i proponenti le formulazioni dell’articolo in oggetto, Lelio Basso aveva ben chiaro il nesso tra libertà di associazione politica e necessità di garantire un’azione coerente. Il concetto fu chiarito puntualmente nell’Assemblea costituente con queste parole: «È chiaro che oggi il parlamentarismo come lo si intendeva una volta non lo si potrà più riprodurre, poiché il deputato non è più legato ai suoi elettori, ma al suo partito. Ciò presuppone l’esistenza di una disciplina di partito». In queste parole è riconoscibile la convinzione, diffusa nell’Assemblea costituente, che il futuro assetto costituzionale doveva avere nella democrazia, e


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nella disciplina conseguente, il perno fondante il rapporto tra cittadini e istituzioni e che il tramite tra i due soggetti, ovvero i partiti politici, non potevano sottrarsi dall’applicare al proprio interno il metodo democratico ritenuto fondamentale per la fisiologia dei rapporti politici.
Tutti i lavori assembleari furono connotati da un sentimento di grande fiducia nei confronti dei partiti politici quali elementi fondamentali per la realizzazione nel Paese della democrazia. Essi avrebbero avuto il compito di creare un rapporto stabile e duraturo tra sovranità popolare e istituzioni rappresentative, fragilissime nella prima fase repubblicana successiva alla dittatura fascista. Erano necessarie aggregazioni sociali in grado di garantire la rappresentazione di posizioni di parte ma anche in grado di confrontare liberamente i rispettivi interessi e posizioni. I cittadini avrebbero costituito il fondamento dei partiti tramite la loro partecipazione attiva e questi avrebbero garantito loro la partecipazione alla vita politica dell’ordinamento stesso.
Si superava la posizione individualista che aveva connotato l’azione parlamentare prefascista per sostituire ad essa una sintesi di attività politiche già mediate da livelli intermedi di rappresentanza, in una concezione nella quale il carattere compromissorio del potere politico, secondo le concezioni risalenti a Montesquieu, si realizza attraverso un’operazione a cerchi concentrici nella quale le spinte contrapposte esistenti nella società giungono al momento della decisione politica già mediate in luoghi di sintesi intermedia.
La funzione dei partiti politici e delle altre formazioni sociali avrebbe favorito l’affermazione di una democrazia matura, istituzionalizzata, che per il tramite degli stessi partiti avrebbe garantito contemporaneamente la proposta politica e una funzione di controllo dell’azione dei rappresentanti. Questo secondo aspetto, complementare al primo, da svolgere al di fuori delle sedi istituzionali, si fondava sulla necessità di una partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del Paese, non limitandosi al mero momento elettorale ma garantendo loro una partecipazione continua alla vita politica, in modo democratico, nonché l’esercizio effettivo dei diritti politici, attraverso la raccolta delle idee e del contributo di ciascuno alla vita politica. Per dirla con le parole del Mortati, altro insigne Costituente, per il tramite dei partiti «si preparano i cittadini alla vita politica e si dà ad essi di esprimere organicamente la loro volontà».
Nella realtà dello Stato contemporaneo, quindi, i partiti politici svolgono una fondamentale funzione di collegamento fra governati e governanti, aggregando sulla base di una visione comune le domande emergenti dalla società civile e, operandone una sintesi, le trasferiscono nell’apparato statale in modo da consentire scelte collettive semplificate e strutturate. Quasi novant’anni fa, James Bryce, nella sua opera classica, «Modern Democracies» (Londra, 1921), affermava: «I partiti sono inevitabili. Nessuno ha dimostrato come il governo rappresentativo potrebbe funzionare senza di loro». Essi rappresentano un principio ordinatore e semplificatore, «creano l’ordine dal caos di una moltitudine di elettori», perciò sono indispensabili per il funzionamento della democrazia. Le funzioni che i partiti politici esplicano (organizzazione del consenso, formazione e selezione dei candidati alle cariche pubbliche, coordinamento delle loro rappresentanze nelle istituzioni politiche eccetera) sono ritenute sistemiche, ovvero necessarie al regolare funzionamento dei sistemi democratici. Si può quindi affermare che «la buona salute delle democrazie dipende dalla buona salute dei partiti» (Oreste Massari, I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 2004, pagina XII).
La descrizione fatta non appartiene più alla realtà che viviamo e ciò è da imputare, crediamo, anche alla mancata attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. La democraticità come metodo nel concorso alla determinazione della politica nazionale deve essere effettiva, non solo nominale. E le recenti vicende elettorali, il sistema adottato, con una sorta di investitura dall’alto dei candidati, è considerabile


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come un epifenomeno strutturale della grande rilevanza assunta dai partiti politici all’interno delle istituzioni senza che, di converso, ci si sia mai preoccupati di applicare la lettera e, quindi, lo spirito della Carta fondamentale. Quale democrazia può esserci in un modello di partito politico che non raccoglie le istanze dal basso ma che impone dall’alto le proprie decisioni?
La determinazione della politica nazionale si attua mediante due modi ben individuabili: la selezione delle candidature, di cui abbiamo già detto, e la determinazione dei programmi che i candidati intendono realizzare una volta all’interno delle istituzioni rappresentative.
Ciò presuppone, affinché l’assioma possa avere validità e coerenza, che il partito politico sia il luogo nel quale le scelte e le strategie politiche sono discusse ed elaborate: il che implica, da un lato, una capacità elaborativa e progettuale del partito e, dall’altro, una democrazia interna in grado di fare sì che le decisioni adottate siano il frutto dell’apporto delle diverse istanze interne, condotte a sintesi mediante regole partecipative e democratiche. Tale condizione è sempre stata assai critica nella vita dei partiti politici repubblicani, con una costante erosione degli spazi di libertà. Attualmente la conformazione oligarchica dei processi decisionali, cui si accompagna il sostanziale azzeramento della partecipazione democratica degli iscritti, è la causa per cui oggi i partiti politici non sono più un luogo di elaborazione politica e progettuale. Spesso essi diventano sedi di trattativa e, magari, di spartizione dei benefit dell’azione di governo per i gruppi dirigenti. Si profila un partito politico come comitato elettorale di questo o quel candidato, come comitato di sostegno di questo o quel governante. Nulla potrebbe essere più lontano dal modello prescritto dall’articolo 49 della Costituzione. I partiti sono dunque il vero «buco nero» della politica italiana.
I partiti sono oggi l’elemento di massima debolezza del sistema politico.
La risposta efficace alla crisi del sistema politico rimane allora affidata alla capacità di ripristinare una partecipazione democratica effettiva nei partiti. Si tratta di attuare l’indicazione dell’articolo 49 della Costituzione, che attribuisce ai «cittadini» la titolarità del diritto alla partecipazione politica attraverso i partiti.
Sono ben note le argomentazioni che per lungo tempo hanno indotto una sostanziale diffidenza verso l’adozione di una disciplina legislativa del partito politico. Si temeva, da un lato, per l’autonomia organizzativa e il libero dispiegarsi dell’iniziativa politica secondo la specificità di ciascun partito. Si paventava, dall’altro, che la legge – pur sempre espressione di una maggioranza politica – potesse essere strumentalmente volta a danno di questo o di quel partito. Tali argomenti non erano privi di sostanza, sembra tuttavia oggi che possano essere superati. Anzitutto è mutata la condizione politica generale, non esistendo più alcuna «conventio ad excludendum» che in ipotesi precluda a questo o quel partito politico l’accesso alle funzioni di governo. Prova ne sia che dalle elezioni del 1994 in poi vi è stata una costante alternanza delle maggioranze parlamentari, ma non vi sono state alternative politiche, poiché il fondamento delle coalizioni contrapposte era identico: élites politico-partitiche distanti dai problemi e dalle esigenze dei titolari primari della sovranità, ovvero i cittadini. Le élites politiche dominanti, abusando di un diritto, hanno costituito un privilegio che, se non corretto, porterà a un sempre maggiore distacco tra cittadini ed eletti, tra la percezione della realtà che filtra all’interno del sistema dei partiti politici e quella realmente percepita dall’elettorato.
La presente proposta di legge, prefiggendosi di sanare il vulnus arrecato alla Carta fondamentale, introduce quegli elementi minimi che possano garantire l’esercizio effettivo del metodo democratico all’interno dei partiti, sostituendosi al metodo oligarchico, sempre più presente e asfissiante nel nostro sistema politico-istituzionale.
Il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti politici apre le porte alla partecipazione attiva alla vita associativa:


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un riconoscimento che, incarnando lo spirito costituente, porterà la linfa necessaria alla rinascita dei partiti quale effettivo e accessibile strumento in mano ai cittadini per poter concorrere democraticamente alla determinazione della politica nazionale.
Ovviamente il ruolo pubblico svolto dai partiti politici ha posto e pone il problema del loro finanziamento nonché dell’acquisizione delle risorse economiche mediante le quali essi possano effettivamente svolgere le funzioni loro proprie. Tema, questo, assai delicato e da sempre oggetto di aspre polemiche, nel quale si intrecciano valutazioni diverse che hanno dato luogo a fenomeni e a vicende di varia natura. Se, nei primi anni di vita repubblicana, il finanziamento ai partiti politici ebbe natura esclusivamente privata, dal 1974 è stato introdotto un sistema di finanziamento pubblico nella speranza di isolare il mondo della politica dalle pressioni esercitate nei suoi confronti da soggetti imprenditoriali. L’assenza di effettivi controlli causò abusi, tanto che con una consultazione referendaria del 1993 fu abrogato il sistema di finanziamento pubblico ai partiti. L’indicazione data dal corpo elettorale con il voto referendario fu quasi immediatamente disattesa, introducendo dapprima un meccanismo di contribuzione «volontaria». Ogni contribuente, all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, poteva destinare una quota pari al quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al sistema dei partiti politici, stante l’impossibilità di devolvere a favore di uno solo tale quota. Successivamente, a causa della tiepida accoglienza, anche questo meccanismo è stato abbandonato in favore di quello attuale. La legge n. 157 del 1999, introducendo il principio del rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le varie competizioni elettorali, ha surrettiziamente reintrodotto il sistema del finanziamento pubblico ai partiti politici, chiamando rimborso quello che di fatto, per l’entità delle somme erogate e per le modalità di erogazione, è un ritorno al vecchio modello.
La vicenda descritta pone il grave e complesso problema delle modalità con le quali la politica debba trovare forme di finanziamento, ponendo poi il problema della corretta gestione dei fondi, finalizzata realmente alle esigenze elettorali dei partiti e non al reperimento dei fondi necessari alla vita quotidiana dei partiti o, nella peggiore delle ipotesi, all’arricchimento di gruppi o di persone singole.
Per tutti questi motivi, con la presente proposta di legge, si realizza il dettato dell’articolo 49 della Costituzione, che avviene grazie all’introduzione di importanti princìpi: il riconoscimento della personalità giuridica ai partiti politici stessi, l’indicazione nello statuto degli organi dirigenti e delle relative competenze, le procedure di approvazione di atti politici, i diritti e i doveri degli iscritti, la previsione di un bilanciamento delle presenze di genere nella misura massima dei due terzi negli organi collegiali, le misure disciplinari adottabili e le corrispondenti procedure di ricorso nonché le procedure necessarie alla modifica dello statuto, del simbolo o del nome del partito stesso.
Tutto ciò rappresenta il primo profilo della proposta di legge.
Subito dopo si stabiliscono le procedure per accedere ai rimborsi elettorali nonché i limiti alle stesse. È prevista l’istituzione ad hoc di una sezione di controllo presso la Corte dei conti per tali spese, la possibilità di controllare e di conoscere i bilanci dei partiti politici e le spese sostenute, nonché la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico compilativo per riunire e per coordinare le norme relative: all’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, alle varie forme di finanziamento pubblico ai partiti politici, ai finanziamenti privati, ai rimborsi per le spese elettorali, alle agevolazioni e ai finanziamenti in favore dei candidati, ai modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali nonché ai controlli e alle sanzioni, al fine di avere un corpus organico di norme al quale fare riferimento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell’ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all’articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l’approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;


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h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all’adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 5.
5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.
6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 2.
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nonché per le spese relative a campagne referendarie).

1. È attribuito ai partiti politici, dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 1, un rimborso in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali per le elezioni, comprese quelle suppletive, del


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Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché, per la regione Trentino-Alto Adige, dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai soggetti promotori di referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione è attribuito un rimborso in relazione alle spese sostenute per la promozione del referendum stesso.
2. Il rimborso di cui al comma 1, primo periodo, è corrisposto ripartendo, tra i soggetti che ne hanno diritto, i fondi relativi alle spese elettorali per le elezioni relative a ciascuno degli organi di cui al medesimo primo periodo. L’ammontare massimo di ciascuno dei predetti fondi è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di un euro per il numero dei votanti nella consultazione elettorale. Ogni partito politico che partecipa alla consultazione elettorale può ottenere un rimborso massimo, per ogni voto conseguito, pari a un euro se ha ottenuto eletti e a 0,25 euro se non ha ottenuto eletti.
3. Il rimborso di cui al comma 1, secondo periodo, è corrisposto, in caso di richiesta di uno o più referendum effettuata ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, ai comitati promotori nella misura di un euro per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero minimo di firme necessario per la validità della richiesta, se la consultazione referendaria raggiunge il quorum di partecipanti al voto previsto per la sua validità. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il rimborso è dimezzato. In ogni caso, i rimborsi erogati ai sensi del presente comma non possono superare l’equivalente del numero di firme minime richieste per la convocazione di dieci referendum.
4. L’erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei soggetti che vi hanno diritto. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo e ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai soggetti che vi hanno diritto possono costituire


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oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
5. I soggetti che intendono usufruire dei rimborsi di cui al presente articolo ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Ministro dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni relative agli organi di cui al comma 1, primo periodo, ovvero dalla data di svolgimento della consultazione referendaria, allegando, se esistente, l’ultimo bilancio annuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 5.
6. L’erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro un mese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bilancio annuale e della relativa delibera positiva della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

Art. 3.
(Limite alle spese elettorali).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati che partecipa alle elezioni relative agli organi di cui all’articolo 2, comma 1, nonché agli altri organi elettivi degli enti locali, comprese le spese direttamente sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di un euro per il numero complessivo degli aventi diritto al voto per la specifica competizione elettorale.

Art. 4.
(Istituzione e compiti della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti).

1. È istituita la sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità


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giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
2. La sezione provvede al controllo:

a) dei bilanci annuali dei soggetti di cui all’articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;

b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali di cui all’articolo 3.

3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.

Art. 5.
(Controllo e pubblicità dei bilanci annuali dei partiti politici).

1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all’articolo 1 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio annuale redatto secondo il modello di cui all’articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette la relativa delibera al Ministro dell’economia e delle finanze. Il bilancio annuale e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione. A decorrere dalla data della pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale il soggetto interessato cessa di ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.


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4. Nel caso di delibera negativa ai sensi del comma 3, il soggetto interessato, al fine di poter nuovamente ricevere finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente, deve avere provveduto alla previa restituzione delle somme comunque percepite nel corso dell’anno a cui il bilancio oggetto della predetta delibera fa riferimento.

Art. 6.
(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati).

1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all’articolo 3 allo scopo delegati presentano alla sezione, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento nell’organo in cui sono stati eletti, il rendiconto delle spese elettorali redatto secondo il modello di cui all’articolo 4, comma 3. La sezione adotta la relativa delibera entro sei mesi dalla data della presentazione.
2. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito positivo, la sezione trasmette, entro i successivi sette giorni, la relativa delibera al Ministro dell’economia e delle finanze. Il rendiconto delle spese elettorali e la delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della trasmissione.
3. Nel caso in cui il controllo effettuato abbia dato esito negativo, la sezione trasmette la delibera, entro i successivi sette giorni, al Presidente del Consiglio dei ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data della sua adozione.

Art. 7.
(Sanzioni).

1. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 5, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, nonché dal comma 4 dello stesso articolo 5, applica


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una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 6, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1.000.000 di euro.

Art. 8.
(Modifica all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti politici).

1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, per importi compresi tra 100 e 100.000 euro, effettuate mediante versamento bancario, versamento postale o versamento con carta di credito».

Art. 9.
(Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l’attività di partiti politici).

1. All’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell’articolo 49


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della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

2. Nella tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente:

«27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

3. Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione».
4. All’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione».

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e),


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del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l’utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

Art. 10.
(Garanzia patrimoniale).

1. Le risorse erogate ai soggetti di cui all’articolo 1 ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei soggetti beneficiari delle stesse. I creditori dei soggetti di cui al primo periodo non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del soggetto interessato se non qualora essi abbiano agito con dolo o con colpa grave.

Art. 11.
(Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico compilativo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale


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sono riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

a) attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici;

b) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica in favore di partiti politici;

c) finanziamenti privati a favore di partiti politici;

d) rimborso delle spese elettorali in favore di partiti politici;

e) agevolazioni e finanziamenti in favore di candidati e titolari di cariche elettive;

f) modelli di bilancio annuale dei partiti politici e di rendiconto delle spese elettorali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3;

g) controlli e sanzioni.

2. Nell’attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti nei referti formulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte del collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro un mese dal ricevimento dello schema stesso, almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito.


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Art. 12.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

b) gli articoli 7, commi 1 e 2, 9, 9-bis, 10, 12 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

c) gli articoli 5 e 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni;

d) la legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 9, comma 2;

e) la legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 4, 5, commi da 1 a 4, e 10;

f) la legge 26 luglio 2002, n. 156.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


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