Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale ( 1309 )

Onorevoli Colleghi! – L’adozione internazionale è divenuta, in questi ultimi anni, un fenomeno numericamente molto rilevante (circa 90.000 domande presentate e una media di più di 2.000 adozioni effettuate all’anno).
Negli ultimi venti anni, il ricorso a tale forma di adozione si è largamente diffuso nel nostro Paese: secondo i dati dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dal 1986, il numero di adottati stranieri è addirittura superiore a quello degli adottati italiani.
La sempre maggiore rilevanza dell’adozione internazionale come fenomeno sociale è dovuta non solo alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche a una maggiore conoscenza del problema e a un’apertura verso culture diverse da quella italiana: diventando genitori di un bambino di etnia e di nazionalità diverse, e garantendogli dunque il diritto alla famiglia, si può infatti offrire una testimonianza di solidarietà senza confini.
Non si può non rilevare, però, che i problemi legati alla procedura di adozione internazionale sono molteplici, e non sempre di facile soluzione: gli aspiranti genitori adottivi devono infatti affrontare notevoli difficoltà nel corso della lunga e, sotto alcuni aspetti, complicata procedura prevista; non ultime, fra queste, quelle di ordine economico, che rendono di fatto accessibile l’adozione solo a quelle coppie che percepiscono redditi medio-alti, con


Pag. 2


l’inevitabile conseguenza di ridurre notevolmente la concreta possibilità di ricorrere a tale forma di adozione, che ben potrebbe essere più ampia. Basti pensare, infatti, che le spese per un’adozione internazionale (considerando il rimborso spese all’ente autorizzato, lo svolgimento delle pratiche e le spese di viaggio) possono arrivare ad ammontare anche a 20.000 euro.
A tale situazione – che si concretizza di fatto in una mancata previsione di misure indispensabili per favorire l’esperienza adottiva e si pone in contrasto con i princìpi della Convenzione de L’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, resa esecutiva dal nostro Paese con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 – si è parzialmente iniziato a porre rimedio con l’istituzione, ad opera del comma 152 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali, le cui risorse sono destinate al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2005, confermata per il successivo triennio dal comma 348 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
I proponenti ritengono che questa disciplina non sia del tutto idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di rendere maggiormente accessibile tale forma di adozione – e, conseguentemente, di garantire il diritto alla famiglia a un numero sempre maggiore di bambini soli o abbandonati – soprattutto per le modalità di finanziamento del fondo, fin qui relegate alle incertezze delle leggi finanziarie annuali.
Per tale ragione, la presente proposta di legge si propone in primo luogo di dare stabilità al finanziamento del fondo, pur confermandone l’attuale quantificazione.
Inoltre, con essa si provvede, da una parte, a individuare espressamente le voci che possono essere rimborsate e, dall’altra, a conferire alla Commissione per le adozioni internazionali, invece che alla Presidenza del Consiglio dei ministri (presso cui pure la Commissione opera), il compito di precisare le condizioni e i limiti per l’accesso al rimborso, meglio garantendone così l’autonomia.


Pag. 3


 

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. – 1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

b) l’onorario legale del professionista all’estero;

c) le spese sostenute all’estero dal rappresentante dell’associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per il perfezionamento della procedura di adozione;

d) le spese per il soggiorno all’estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008».

2. Il comma 152 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.


Pag. 4


Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede, per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista, per il medesimo anno, dal comma 348 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
3. II Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


torna su

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: