Disposizioni relative al calcolo e all’addebito dei consumi idrici nelle unità immobiliari, al fine di favorire il risparmio dell’acqua ( 275 )

Onorevoli Colleghi! – L’acqua è un bene prezioso della cui importanza ci si sta rendendo conto soltanto recentemente. Secondo un rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2002, la ripartizione dei prelievi di acqua per i principali usi vede l’agricoltura utilizzarne il 46 per cento, la produzione elettrica per il raffreddamento il 19 per cento, le forniture idriche pubbliche il 18 per cento ed infine le industrie manifatturiere il 17 per cento.
L’esigenza di promuovere il risparmio d’acqua da parte dei cittadini non ha ancora ricevuto le dovute attenzioni legislative.
Nel settore del risparmio domestico dell’acqua, gli appelli di vario genere a un uso razionale di questo bene sono spesso vanificati anche dall’impossibilità di verificare gli effettivi consumi all’interno delle singole unità immobiliari. Di conseguenza il costo dell’acqua è solitamente addebitato alle famiglie sulla base del numero degli occupanti degli alloggi.
Si può facilmente immaginare che se tale criterio venisse utilizzato anche per gli altri addebiti in bolletta si verificherebbero enormi sprechi energetici. Di conseguenza un provvedimento razionale per l’utilizzo dell’acqua dovrebbe prevedere innanzi tutto l’installazione obbligatoria, per ogni unità immobiliare, di un semplice contatore dell’acqua.
Infatti, solo in pochissimi alloggi sono stati installati dei contatori autonomi (ad


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esempio, l’edilizia di buon livello degli anni ’60). Ed anche nelle case di recente costruzione la pratica di tale installazione è purtroppo un’eccezione.
Questo è probabilmente dovuto al fatto che il valore dell’acqua in termini ambientali non era affatto considerato, mentre il costo a carico dei cittadini, fino a pochi anni fa, era relativamente modesto.
Se l’obiettivo è il risparmio d’acqua, occorre rendersi conto che non sono sufficienti generici appelli ecologici nel momento in cui, nella maggior parte dei casi, le persone più sensibili e attente a tale risparmio sono costrette a sostenere un costo identico a quello addebitato a chi non adotta comportamenti virtuosi.
Attualmente, infatti, soprattutto nelle grandi città, ad eccezione di pochi alloggi in condominio e delle abitazioni unifamiliari, chi spreca l’acqua paga in maniera uguale rispetto a chi la utilizza con parsimonia.
Con l’installazione di un contatore autonomo, il cui costo è relativamente modesto (circa 150-200 euro), diventa possibile la rilevazione dei consumi effettivi e quindi la possibilità di addebitare dei costi differenziati (chi consuma di più paga di più, chi consuma di meno risparmia).
L’obbligo di installazione del contatore dell’acqua per ogni singola unità immobiliare (anziché un unico contatore per condominio) si può prevedere per le nuove costruzioni senza particolari difficoltà.
Per le costruzioni già esistenti si può favorire un graduale adeguamento durante le opere di ristrutturazione edilizia, collegandolo alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le unità immobiliari di nuova costruzione devono essere dotate di un contatore autonomo dell’acqua, separato da quello condominiale.
2. In occasione di ristrutturazioni di unità immobiliari o di servizi igienici all’interno di unità immobiliari, è obbligatoria l’installazione di un contatore autonomo dell’acqua. Tale installazione è obbligatoria anche in occasione di frazionamenti immobiliari.

Art. 2.

1. A tutte le unità immobiliari dotate di un contatore autonomo dell’acqua è addebitato esclusivamente il costo dei metri cubi d’acqua di effettivo utilizzo, oltre alla relativa quota parte per eventuali costi accessori. L’addebito dei consumi effettivi è applicato anche nel caso in cui all’interno di un condominio non tutte le unità immobiliari siano dotate di contatore autonomo dell’acqua. In tal caso il consumo dell’unità dotata del contatore autonomo è scorporata dal consumo complessivo del condominio.

Art. 3.

1. L’installazione del contatore autonomo dell’acqua è condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per gli interventi di recupero edilizio. A tal fine l’installazione del contatore autonomo deve essere certificata da chi effettua l’intervento di ristrutturazione o di recupero. È ammessa l’autocertificazione, con possibilità


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di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
2. Il contatore autonomo dell’acqua è obbligatorio ai fini della valutazione dell’efficienza energetica degli edifici. La presenza o l’assenza del contatore autonomo dell’acqua deve essere indicata nell’attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

 


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